Circ. 117-2012 – Comunicazioni telematiche Cancelleria

Comunicazioni  telematiche  Cancelleria.

Con  Decreto  della  Direzione  Generale  per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del  27 aprile  2012  è stata  attivata, presso  il Tribunale di  Pordenone,  a far  data  dal 2  maggio 2012,  a norma  dell'ari.  35  comma   1  del  D.M.  44/2011,  la  trasmissione  dei  documenti   informatici relativamente alle comunicazioni telematiche  ex art.  136 c.p.c..

I  biglietti  di  Cancelleria,  pertanto,  sono  comunicati  agli  Avvocati  mediante  la  posta elettronica  certificata.

Nel caso in cui  la Cancelleria,  all'atto della  comunicazione  alle  parti, riceva  un avviso di mancata  consegna del messaggio di PEC,  la stessa è tenuta  a procedere  ai sensi del comma  3 dell'ari  136, secondo  cui  "Salvo  che  la  legge  disponga  diversamente,  se  non  è  possibile procedere  ai  sensi  del  comma  che  precede,  il  biglietto  viene  trasmesso  a  mezzo  telefax,  o  è rimesso all'Ufficiale  Giudiziario per  la  notifica".

Tuttavia,  l'art.  16  n.  4  D.M. 44/2011  stabilisce  che  "salvo  il  caso  fortuito  o  la  forza maggiore,  si procede  ai  sensi dell'ari  51,  comma  3 del  decreto  legge  25  giugno  2008  n.  112, convcrtito  con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008  n.  133 e successive  modificazioni,  nel caso  in  cui  viene  generato  un  avviso  di  mancata  consegna"  e  quindi  con  il  deposito  in Cancelleria  della comunicazione  che non è stato possibile trasmettere via PEC.

A  seguito  dell'entrata   in  vigore  di  tale  disposizione  normativa  in  accordo  con  la Cancelleria  del  Tribunale  le  comunicazioni  ex art. 136  c.p.c.,  nei  casi  di  mancata  consegna, saranno trasmesse a mezzo fax fino al 15 settembre 2012; successivamente  le stesse  verranno depositate  in Cancelleria ai sensi del combinato disposto  sopra citato.

In  ogni  caso,  dell'avvenuto  deposito  in  Cancelleria  l'Avvocato  potrà  averne  contezza consultando  la  propria  posizione  su  Polisweb.  Si  ribadisce  pertanto  l'estrema  importanza  che ricopre   la  Posta  Elettronica  Certificata   ed  il  conseguente   obbligo  per  ciascun   Iscritto  di comunicare  il  proprio  indirizzo  PEC tempestivamente  all'Ordine  così  come  previsto dall'ari  16 comma  7 della legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Ciò  premesso,  si  invitano  nuovamente  tutti  i  Colleghi  a  verificare  il  proprio   indirizzo PEC,  la  sua  corretta  attivazione  nonché  l'avvenuta  comunicazione   all'Ordine  e,  in  difetto,  a provvedervi al più presto.

Con i migliori  saluti.