Circ. 33 – 2013 – Nuova Legge Professionale: Polizza assicurazione RCT e infortuni, conferimento incarico, compenso e parametri.

Nuova Legge Professionale 

a) Polizza Assicurazione  RCT e infortuni
b)  Conferimento incarico e compenso
c) Parametri

a)  All’art.  12  della  Nuova  Legge  Professionale  (Assicurazione  per  la  responsabilità civile, Assicurazione contro  gli infortuni)  è previsto che l’adempimento  a detti obblighi  scatterà dopo che il Ministero della Giustizia avrà approvato il regolamento e la stipula delle  convenzioni con le Compagnie Assicuratrici.
Nel  frattempo  per  gli  Avvocati,  che  hanno  già  stipulato  polizza  assicurativa, sussiste  l’obbligo  di  informare  il  Cliente  degli  estremi  della  propria  polizza  assicurativa  e contestualmente di darne comunicazione al Consiglio dell’Ordine.

Ricordiamo che tale obbligo è già in vigore dal 2 febbraio 2013.

Ricordiamo  altresì  che  (giusto  art.  12  e.  4)  la  mancata  osservanza  delle  disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

b)  Per  quanto  attiene  al  compenso  (art.  13  “Conferimento  incarico  e  compenso”) rammentiamo  che è in vigore (dal 2 febbraio 2013) la libera pattuizione dei compensi,  nonché
–  il dovere  per l’Avvocato di  informazione  sulla  complessività  dell’incarico  e sul  livello  di  oneri ipotizzabili,
– l’obbligo  di preventivo su richiesta,
–  il divieto  di concordare come  compenso  una quota del  bene  oggetto della  prestazione  (patto quota liti).

Per quanto riguarda  il divieto di patto di quota,  premesso che detto divieto è entrato  in vigore  dal 02.02.2013, sono nulli i patti sottoscritti ed in itinere che prevedono che il compenso consista  “in  tutto  o  in  parte  una  quota  del  bene  oggetto  della  prestazione  o  della  ragione litigiosa”.

Tali  patti andranno rivisti alla  luce delle  nuove norme  che ammettono comunque  che  il compenso  possa avvenire  in percentuale  in relazione  al valore dell’affare  o a quanto  si  prevede possa giovarsene il Cliente.
In merito alla determinazione del compenso, si  rileva  che sono  previste diverse modalità:  a tempo, in misura forfettaria, per convenzione  avente ad oggetto uno o più affari in base  all’assolvimento  e  ai  tempi  di  erogazione  della  prestazione,  per  singola  fase  o prestazione,  o per l’intera  attività,  percentuale  sul  valore  dell’affare,  o  su quanto  si  preveda possa  giovarsene,  non  soltanto  a  livello  strettamente  patrimoniale,  il  destinatario  della prestazione.

Si  ricorda  inoltre  che  la  pattuizione  del  compenso  dovrà  avvenire,  di  regola,  per iscritto  e  al momento  del conferimento  dell’incarico,  precisando  che quando  l’accordo  sia stato  raggiunto  verbalmente  e non si sia in grado  di  provarlo, si applicano  i parametri  adottati con regolamento ministeriale.

c)  Per  quanto  riguarda  i  parametri,  si  ricorda  che  in  attesa  che  il  Ministero  della Giustizia  emani i nuovi parametri si applicheranno  in via analogica quelli del D.M.  140/2012.

Con i migliori saluti.