Circ. 38 – 2013 – Filtro in appello.

II Presidente  del  Consiglio  dell’Ordine  di Trieste,  su  delega  dei  Presidenti  dei
Consigli  degli  Ordini  del  Distretto,  ha  avuto  la  scorsa  settimana  un  incontro  con  i
Presidenti  delle  Sezioni  Civili  della  Corte  d’Appello  nel  corso  del  quale  sono  state
esaminate  le  problematiche  afferenti  l’entrata  in  vigore  del  c.d.  “filtro  in  appello”,  in
particolare  dell’ari  483 bis c.p.c.,  che –  come  noto  –  prevede  la  declaratoria di
inammissibilità  dell’appello  laddove  l’impugnazione  non  abbia  una  ragionevole
probabilità di essere accolta.

In  tale  occasione  è  stata  rimarcata  l’eccezionaiità  della  previsione  di
inammissibilità,  da dichiararsi  solo laddove  le prognosi sull’accoglimento  del gravame
sia del tutto infausta, e questo al fine di evitare sia un’inaccettabile compromissione del
diritto di difesa, che  un effetto  perverso,  rappresentato  dal successivo  moltiplicarsi  di
ricorsi innanzi alla Suprema Corte avverso le decisioni di primo grado.

I  Presidenti  delle  due  Sezioni,  convenendo,  hanno  assicurato  particolare
attenzione  nell’uso  dello  strumento,  precisando  che,  allo  stato,  non  è  in  previsione
l’istituzione di udienze “ad hoc”.

Ciò  premesso,  nel  ricordare  che  la  verifica  di  inammissibilità  deve  essere
compiuta  d’ufficio,  anche  in  assenza  di  eccezione  di  parte,  appare  necessario  che
l’appellante  in  prima  udienza  chieda  sempre,  ove  lo  ritenga  necessario,  di  poter
preliminarmente argomentare oralmente sul tema dell’inammissibilità –  come del resto
previsto  espressamente  dalla  normativa  –  prima  di  formulare  le  proprie  richieste
istruttorie o meritali.

Si  evidenzia  pertanto  l’esigenza  che  chi  intende  farsi  sostituire  alla  prima
udienza si premuri di fornire adeguate istruzioni ai propri Sostituti.

Con i migliori saluti