Circ. 25-2014 – Sentenza del Consiglio di Stato su Mediazione obbligatoria

25.Sentenza Consiglio di Stato 

Vi trasmetto l’ordinanza del Consiglio di Stato pronunciata l’ 11 febbraio u.s. e qui di seguito riporto le osservazioni dell’Unione Triveneta.

 

“ Premesso che il Tar Lazio aveva rigettato la richiesta di sospensiva, tanto che l’appello cautelare al CdS è stato proposto proprio per ottenerla.

il CdS, ritenendo che la posizione giuridico-soggettiva dei ricorrenti possa essere tutelata adeguatamente con una sollecita definizione nel merito del giudizio (e quindi implicitamente che non vi sia un pregiudizio grave e irreparabile), tant’è che specifica che l’appello cautelare è “accolto in tali limiti”.

In altre parole il CdS ha adoperato il proprio potere d’impulso ordinando al Tar laziale di fissare con sollecitudine l’udienza di merito, così riformando in parte qua l’ordinanza impugnata (art, 55 comma 10 del c.p.a.).

Ad oggi, dunque, l’efficacia dei provvedimenti impugnati non è sospesa, ma si avrà una definizione veloce del merito.”

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

F.to Avv. Giancarlo Zannier