Circ. 107/2014 – Contributi unificati in vigore dal 26 giugno 2014

Si comunica che il D.L. 90/2014, all’art 53 qui di seguito riprodotto,
prevede l’aumento dei contributi unificati.

Art. 53
                  (Norma di copertura finanziaria)
  1. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall’attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di  euro
per l’anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere  dall’anno  2015,
di cui 3 milioni di euro per l’armo 2014  e  10  milioni  di  euro  a
decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 46, comma  1,
lettera d), 15 milioni di euro per l’anno 2014  e  42,53  milioni  di
euro a decorrere dall’anno 2015 per  l’attuazione  dell’articolo  52,
comma 2, lettere a), b) e c), si provvede  con  le  maggiori  entrate
derivanti dall’aumento del contributo unificato di  cui  all’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole:  «euro  37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
  b) all’articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole:  «euro  85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
  c) all’articolo 13. comma 1, alla lettera c) le parole: «euro  206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »;
  d) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro  450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »;
  e) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro  660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
  f) all’articolo 13; comma 1,  alla  lettera  f)  le  parole:  «euro
1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
  g) all’articolo 13, comma 1,  alla  lettera  g)  le  parole:  «euro
1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
  h) all’articolo 13, il comma 2 e’ sostituito dal. seguente: «2. Per
i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e’  pari  a
euro 278. Per gli altri  processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e’
ridotto della meta’. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e’ pari a euro 43. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e’
pari a euro 168.»;
  i) all’articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 851».
  2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito
al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia  e
delle finanze, sentito il  Ministro  della  giustizia  provvede,  con
proprio decreto, all’aumento  del  contributo  unificato  di  cui  al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria
delle minori entrate risultanti dall’attivita’ di monitoraggio.
  3. Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.
  4. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Pertanto, dalla data odierna gli importi dei contributi unificati sono i seguenti:
37 € diventa 43;
85 € diventa 98;
206 € diventa 237;
450 € diventa 518;
660 € diventa 759;
1.056 € diventa 1.214;
1.466 € diventa 1.686.

Con i migliori saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Zannier