Noi sempra a fianco delle persone. Continuiamo a svolgere la funzione di tutela dei diritti che la Costituzione della Repubblica ci assegna

Lettera agli Avvocati del presidente Mascherin

Care Colleghe, Cari Colleghi,

i fatti di Milano, e ciò che ne sta seguendo, ci chiedono di operare una scelta responsabile nel comunicare la nostra di identità, rifuggendo da ogni tentazione autoreferenziale.

Dobbiamo dire a chiare lettere ai cittadini che noi Avvocati non siamo e non vogliamo essere considerati eroi, e le vittime del nostro lavoro sono vittime come qualsiasi altra.

Noi siamo lavoratori, e la grande maggioranza di noi cerca di svolgere i propri compiti con coscienza e scrupolo professionale, lontano dalla ribalta e dai facili guadagni.

Anche noi, come tanti lavoratori, ci dibattiamo nella morsa della crisi economica e di valori che sta colpendo il nostro Paese.

Però siamo Avvocati e il nostro compito, il nostro mestiere, è quello di custodi dei diritti e di guardiani di una democrazia che deve pensare prima ai deboli e poi ai forti e, se serve, contro i forti.

Per questo il nostro mestiere è anche una funzione ed è anche una missione.

Consideriamoci dunque privilegiati, poiché la Costituzione della Repubblica Italiana ha posto noi a fianco e a protezione dei diritti fondamentali dei cittadini.

Allora lasciamo ad altri polemiche e strumentalizzazioni che non servono al Paese e non possono essere comprese da chi soffre le tante difficoltà del vivere quotidiano.

Non siamo eroi, ma siamo Avvocati; e anche se qualcuno ogni tanto può dimenticarlo, noi non dobbiamo mai farlo.

Andrea Mascherin

Processo telematico ed esecuzione forzata: i documenti per procedere

La guida del Cnf per procedure immobiliari e mobiliari presso debitore e terzi: nota di iscrizione, atto principale, pignoramento allegato.

Il Consiglio Nazionale Forense ha appena diffuso la guida, curata dalla FIIF (Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense) necessaria per procedere al pignoramento online che, dal 31 marzo scorso, è diventato anch’esso telematico.

Con l’informatizzazione delle cancellerie, anche l’esecuzione forzata, quindi, rientra nell’area del PCT, il processo civile telematico: in particolare l’avvocato dovrà obbligatoriamente depositare telematicamente copia conforme del pignoramento, del titolo, del precetto e nota di iscrizione a ruolo [1], secondo le indicazioni del nuovo decreto ministeriale del 19 marzo scorso[2].

Da ora la nota di iscrizione non dovrà contenere solo l’indicazione delle parti, le generalità e il codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento: sono necessari altri documenti per i quali la FIIF ha fatto il punto in tre tabelle per i pignoramenti immobiliari e mobiliari presso il debitore e presso i terzi.

Al termine di questo articolo potrai scaricare il vademecum completo con le schede sintetiche delle nuove procedure

Nel deposito telematico del pignoramento l’atto cardine resta sempre la nota di iscrizione a ruolo che non sarà più redatta a penna dall’avvocato, ma generata dal redattore al termine dei dati immessi dall’avvocato.

Nel caso invece in cui si tratti di un pignoramento notificato, esso andrà scansionato e inserito come allegato.

Bisognerà scansionare e allegare alla busta telematica anche il titolo esecutivo e il precetto. La fondazione Fiif raccomanda di creare un file distinto per ogni allegato: pignoramento, titolo, precetto, eventuale nota di trascrizione. Il tutto per agevolare il controllo da parte della cancelleria.

La dichiarazione di conformità di pignoramento, titolo e precetto può essere effettuata anche in un file separato sottoscritto digitalmente e allegato alla busta che contiene i titoli.

Attenzione all’ultima versione del redattore telematico: essa deve essere aggiornata alle nuove funzionalità. Difatti è disponibile la versione di Slpct 1.3.7, il software gratuito e open source che consente la gestione in base alle regole vigenti.

[1] Ex art. 18 del d.l. n. 132/14 che ha modificato gli articoli 518, 543 e 557 cod. proc. civ.

[2] D.M. del 19 marzo 2015, in Gazz. Uff. n. 68/2015.

Circ. 35 / 2015 – Visualizzazione sul sito di PEC e email ordinaria

Cari Colleghi,

al fine di favorire un più efficace e corretto scambio di comunicazioni tra Colleghi il Consiglio ha deciso di inserire nel sito dell’Ordine oltre all’indirizzo PEC anche l’indirizzo di posta elettronica ordinaria dello studio legale.

Potrete effettuare direttamente tale inserimento con le seguenti modalità: inserire tramite l’area riservata del sito (sezione modifica dati personali) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria selezionando nel campo “e-mail personale” l’opzione “pubblicare sul sito “ e “visualizza sul sito”.

Si ricorda che non è opportuno che le comunicazioni di natura ordinaria tra colleghi avvengano tramite PEC e che spesso non è possibile conoscere l’indirizzo di posta elettronica ordinaria del collega con il quale corrispondere.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

avv. Rosanna Rovere