Tirocinio in tribunale per laureati e giovani avvocati: ecco i fondi

Finalmente ci siamo: tutto è pronto per i tirocini nei tribunali e anche la copertura economica è arrivata in extremis. Se ne stava parlando già dal 2013, con l’approvazione del famoso decreto del fare [1], ma ancora non si era visto nulla di concreto. Invece, a sorpresa, il ministro della Giustizia ha appena firmato il decreto interministeriale [2] di attuazione della previsione normativa dando finalmente il via alla possibilità di andare a fare praticadai giudici nei tribunali e nelle cancellerie.
La dotazione del fondo è di 8 milioni di euro solo per il 2015 ed è stata immediatamente destinata alle borse di studio ai giovani laureati che svolgeranno tirocinio presso gli uffici giudiziari.

Agli ammessi allo stage presso gli uffici giudiziari verrà così attribuita una somma di non oltre 400 euro al mese. Il Ministro della Giustizia, con decreto di natura non regolamentare, determinerà annualmente i requisiti per l’attribuzione della borsa di studio sulla base dell’ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario.

Il Guardasigilli, nella convinzione che l’esperienza svolta dai giovani laureati presso gli uffici giudiziari costituisca un percorso formativo che vada assolutamente incoraggiato, ha ritenuto di dover destinare a tali tirocini una parte delle risorse Fug (Fondo unico giustizia) assegnate per il 2015.
Lo stage dura massimo 18 mesi. Va presentata apposita domanda (per una volta sola). Il periodo vale come formazione teorico-pratica e si svolge presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni, ma anche presso il Consiglio di Stato e presso i TAR.
Sono ammessi i laureati in legge (corso quadriennale) con una media di almeno 27/30 (negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo) oppure con punteggio di laurea non inferiore a 105/110.
I candidati inoltre non devono aver compiuto trenta anni di età.
Viene data preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Come presentare la domanda
Per l’accesso allo stage i candidati devono inoltrare la domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell’ufficio.

Compiti
Chi verrà ammesso allo stage sarà affidato a un giudice che ha espresso la disponibilità oppure, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell’ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi.
Gli stagisti saranno tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione (notizie sui procedimenti, sulle parti, sulle sentenze in corso di emissione, su quelle emesse, ecc.).
Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Incompatibilità
Gli stagisti non potranno svolgere l’attività legale innanzi al tribunale ove si svolge il loro corso di formazione, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell’ufficio.

Pratica forense
Il buon esito dello stage vale come un anno di tirocinio di pratica forense ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame.
Inoltre, l’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

[1] DL 69/2013.

[2] In attuazione dell’art. 73, commi 8-bis e 8-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.