Delibera 18 gennaio 2016, DDL Cirinnà

L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, in data 18 gennaio 2016, ha adottato una delibera in relazione al DDL Cirinnà

L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati,

esaminato

il testo del DDL n. 2081 in discussione nell’Aula del Senato il giorno 28 gennaio 2016 ed in particolare l’art. 19 che prevede:

  • la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale possono altresì fissare la comune residenza.
  • la prescrizione a pena di nullità che tale contratto di convivenza, le sue successive modifiche e la sua risoluzione sia redatto in forma scritta e ricevuto da un notaio in forma pubblica;
  • che ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni debba provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; nel caso di recesso unilaterale l’obbligo per il notaio che riceve o che autentica l’atto a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

Rilevato che

  • la forma pubblica prescritta per l’atto è inutilmente gravatoria, anche sotto il profilo economico, per le parti;
  • risulta, anche ai fini della certezza dell’atto, sufficiente la autenticazione delle firme dei contaenti con trasmissione del contratto ad opera del professionista all’ufficio di stato civile per le annotazioni di legge;
  • il potere di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, èa già stato riconosciuto all’avvocato in sede di negoziazione assistita(introdotto con il “decreto giustizia”, convertito nella L. 162/2014) ove i coniugi concludono un accordo di contenuto assimilabile a quello del contratto di convivenza in quanto disciplinano i loro rapporti all’esito della separazione coniugale ,dello scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • in sede di negoziazione assistita all’avvocato è stato conferito dalla Legge l’onere di verifica della conformità della convenzione alle norme imperative e all’ordine pubblico ed è stato altresì onerato alla trasmissione dell’atto negoziale all’ufficio di stato civile per le annotazioni a margine dell’atto di matrimonio.
  • di fatto, anche alla luce della giurisprudenza in materia, le parti stipulanti il contratto di convivenza si avvalgano anche e in prevalenza dell’assistenza dell’avvocato per la stesura dell’accordo in quanto professionista giuridicamente competente e come di conseguenza il riconoscimento allo stesso del potere di autentica delle firme si ponga come naturale corollario dell’attività del medesimo professionista
  • l’ampliamento delle figure professionali abilitate sia funzionale non solo alla capillarità del servizio a vantaggio dell’utenza, ma persegua anche lo scopo economico di una maggiore concorrenzialità;

Propone le seguenti

MODIFICHE EMENDATIVE AL DDL 208

1. L’art. 19 comma secondo DDL 2081 secondo la seguente nuova formulazione

Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche ed il suo scioglimento, sono stipulati a pena di nullità in forma di scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio oppure con certificazione dell’autografia delle firme dei contraenti effettuata da un avvocato. Questi attesteranno altresì la conformità dell’atto alle norme imperative ed all’ordine pubblico.

2. L’art. 19 comma terzo e art 21 commi terzo, quarto e quinto dopo la parola “notaio” aggiungere “o avvocato”

Si comunichi al Governo, al Ministro della Giustizia, ai singoli Senatori, al CNF e OUA

Venezia 18 gennaio 2016

Il Presidente Avv. Patrizia Corona

Allegato