Lettera sovraindebitamento

Cari colleghi,

è recentemente entrato in vigore il D.M. n. 202/2014, attuativo della Legge n. 3/2012, contenente disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che stabilisce i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi destinati all’erogazione del servizio di gestione delle suddette crisi; l’organismo deputato svolge la sua funzione attraverso la figura del c.d “gestore della crisi” che viene incaricato di volta in volta per la singola procedura. Gli ordini professionali possono di diritto iscriversi al registro dei citati organismi e devono formare al loro interno un elenco di gestori della crisi; i requisiti per iscriversi nell’elenco dei gestori della crisi sono stabiliti dall’art. 4 commi 5 e 6 del D.m. citato e consistono, in sintesi, nell’aver conseguito una specifica formazione tramite la frequentazioni di corsi di formazione professionale e di aggiornamento.

In via transitoria, l’art. 13 del DM in esame stabilisce che, per i primi tre anni dall’entrata in vigore del medesimo, i professionisti appartenenti agli ordini professionali sono esentati dall’essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, purché documentino di essere stati nominati, anche in epoca anteriore all’entrata in vigore del decreto ministeriale, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’art. 15 della legge.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone sta valutando l’opportunità di dare vita ad un Organismo proprio al quale sarebbero devolute tutte le procedure del nostro territorio e che, quindi, offrirebbe nuove opportunità di lavoro agli iscritti; in quest’ottica vorremmo pertanto conoscere preventivamente il Vostro grado di interesse sull’argomento ed in particolare sapere: quanti tra voi possiedano già i requisiti per diventare gestori delle crisi, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 13 del D. M., alla quale si rimanda; e quanti di voi, non potendo rientrare nella disciplina transitoria, sarebbero interessati a partecipare ad eventuali corsi di formazione (che devono essere di 40 ore) per diventare gestori della crisi, corsi di formazione che l’Ordine può organizzare ai sensi dell’art. 4 comma 6 del decreto.

I colleghi interessati ai corsi di formazione e quelli che hanno già i requisiti per diventare gestori della crisi sono pregati di comunicarlo alla Segreteria dell’Ordine via mail entro il 15 aprile p.v.

Cordiali saluti

Il Consigliere delegato

Avv. Chiara Coden

Quando il processo è esecutivo! Manuale di sopravvivenza al 31 marzo 2015

Dal 31 marzo 2015 per i pignoramenti post dl 132/14 ovvero quelli iniziati dopo l’11 dicembre 2014 sarà obbligatoria l’iscrizione a ruolo telematica.

E’ obbligatorio iscrivere a ruolo telematicamente la procedura esecutiva nei rigorosi termini imposti dai riformati articoli 518, 543 e 557 c.p.c. ovvero, a pena di decadenza, entro 15 giorni (in fase di conversione sono aumentati da 10 a 15) per le espropriazioni mobiliari ed immobiliari e 30 giorni per i pignoramenti presso terzi, calcolati a partire dalla data di restituzione al creditore del verbale o atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto. Diverso invece il termine previsto dal 521bis c.p.c. per il nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi il cui termine decadenziale di 30 giorni per l’iscrizione a ruolo decorre dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie di presa in consegna del veicolo inviata a mezzo PEC al creditore pignorante.

Ma come si effettua l’iscrizione a ruolo telematica? Il creditore procedente dovrà depositare telematicamente come atto principale, la nota di iscrizione a ruolo che dovrà contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’indicazione delle  parti,  nonchè  le  generalità  e  il  codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo, del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Si prevede inoltre che, il Ministro della Giustizia, con  proprio  decreto  avente  natura  non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.

A tal proposito si rende noto che, con Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 23.3.2015 ( decreto che tenendo conto dei 15 gg di vacatio legis entrerà in vigore martedì 7 aprile 2015), si stabilisce che la nota di iscrizione a ruolo deve contenere oltre ai dati indicati nell’articolo 159bis delle disposizioni di attuazione i seguenti dati obbligatori:

Importo e data di notifica del precetto; Cognome e nome o ragione sociale e categoria, Codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del creditore; Cognome, Nome e Codice Fiscale del difensore della parte che iscrive a ruolo; Cognome, nome o ragione sociale e categoria, codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del debitore; Descrizione del Titolo esecutivo e Nome e Cognome e/o ragione sociale del creditore (l’abbiamo già scritto direte voi, ma il decreto lo riporta due volte, la seconda volta riferendosi al titolo esecutivo rispondo io).

Inoltre a seconda del tipo di procedura sarà necessario inserire i seguenti ulteriori dati:

Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:

Data di notifica atto di pignoramento; Dati identificativi del bene immobile: Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni); Classe/tipologia (A1,A2, ecc.); Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).

Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;

Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento), o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).

Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore:

Dati identificativi dell’eventuale Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC, quella dunque che vi verrà proposta dal vostro software redattore)

Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi: Data udienza in citazione; Dati identificativi del terzo pignorato, ovvero, Cognome, nome, codice fiscale, (denominazione e categoria se persona giuridica); Dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene.

Il decreto prevede poi che, qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati: Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione; numero del provvedimento; data provvedimento; importo del credito.

La nota di iscrizione a ruolo di regola dovrebbe essere generata in automatico dal proprio software redattore atti in formato pdf testuale (dopo aver compilato puntualmente tutti i dati richiesti, che andranno a popolare anche il file datiatto.xml) ed essere inserita come atto principale della busta telematica. Si consiglia a tal proposito di aggiornare il proprio software redattore atti all’ultima versione disponibile prima di effettuare i depositi poiché, proprio in virtù di queste ultime novità, le tipologie di atti previste per i pignoramenti sono state aggiornate prevedendo il tipo atto chiamato “Atto di pignoramento” o “Iscrizione a ruolo pignoramento”.

Ad ogni buon conto un ulteriore consiglio è quello di verificare se, la nota di iscrizione a ruolo prodotta dal vostro redattore contiene tutti i dati previsti dal DM del 19 marzo 2015.

Dopo aver inserito la nota di iscrizione a ruolo come atto principale dovranno essere inseriti come allegati in formato pdf immagine, le copie conformi degli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario e precisamente titolo esecutivo, precetto e verbale di pignoramento o atto di pignoramento, avendo cura di preparare un file per ogni atto. La nota di trascrizione potrà essere allegata in un momento successivo all’iscrizione nel caso previsto dall’articolo 555 ultimo  comma,  e quindi con deposito telematico autonomo non appena  verrà restituita dal  conservatore  dei  registri immobiliari.

Ma come si attesta la conformità di titolo esecutivo, precetto, nota di trascrizione e atto o verbale di pignoramento?

Sul punto, occorre tener presente che, sul territorio nazionale, esistono numerose prassi operative tutte a mio avviso valide e che potrete scegliere in base alla semplicità dell’una o dell’altra procedura o in base alla prassi locale del vostro foro.

 1) Attestazione di conformità apposta su atto separato:

Questa prima ipotesi molto diffusa nei primi mesi di applicazione del nuovo rito esecutivo consiste nell’apporre l’attestazione di conformità su una separata nota di deposito, redatta in formato pdf testuale, che potremo allegare come allegato semplice alla nostra busta telematica. Il vantaggio di tale procedura può essere quello di redigere un’unica attestazione di conformità con lo svantaggio però di dover applicare, quantomeno prudenzialmente, la normativa di cui al DPCM 13/11/2014 n.78954, pubblicato in  Gazzetta Uff. Del 12/01/2015 n.8 e di inserire quindi l’impronta (hash) e il riferimento temporale per ogni documento di cui si attesta la conformità. (l’impronta e il riferimento temporale di ogni singolo atto scansionato potranno essere calcolate utilizzando le utilità gratuite presenti ai seguenti link: http://www.pergliavvocati.it/relatapec/ )

 

T R I B U N A L E D I _______

Giudice dott. ________ – RGE: ______

NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI

Per ___________ (CF: _________), rappresentata e difesa dall’Avv. _________ (CF: _________)

Creditore procedente –

c o n t r o

sig. ____________ (CF: ___________)

Debitore

Nonché

Banca__________________________ (CF: __________)

Terzo pignorato

*****

Facendo seguito all’atto di pignoramento presso terzi notificato/o consegnato per la notifica in data ___________, si depositano i seguenti documenti:

1) Nota di iscrizione a ruolo

2) Mandato

3) Copia titolo esecutivo di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)

4) Copia precetto di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)

5) Copia atto di pignoramento presso terzi di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)

6) Copia dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.

7) Ricevuta pagamento contributo unificato

Data e luogo                                                                                      Avv.

2) Attestazione di conformità apposta in calce al pdf scansionato

In questa seconda ipotesi potremo attestare la conformità direttamente sul pdf ottenuto mediante scansione, utilizzando una funzionalità di modifica dei pdf contenuta nell’ultima versione di Adobe Pdf Reader oppure utilizzando un qualsiasi programma che consenta di modificare i pdf. Tanto è possibile ai sensi della prima parte del terzo comma dell’art. 4 del DPCM che consente di inserire l’attestazione di conformità nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

La procedura potrà essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l’ultima versione di Adobe PDF Reader (XI). Dopo aver scansionato il documento (prestando attenzione che il vostro scanner non generi un PDF protetto) potrete cliccare sul bottone evidenziato dal cerchietto e cliccare su aggiungi testo. Il testo racchiuso nella casella è il testo da me aggiunto al pdf e rappresenta la classica dicitura per attestare la conformità nelle iscrizioni a ruolo delle procedure esecutive. In quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore.

attestazione

3) Il metodo ambrosiano

Il terzo metodo, ispirato alla prassi in uso presso il Tribunale di Milano, ma che personalmente mi convince di meno, è più rudimentale, tuttavia potrà risultare il più semplice e pratico per i meno avvezzi all’informatica in quanto consiste nello scansionare il documento insieme all’attestazione di conformità firmata con firma autografa.

Anche in questo caso infatti sarà rispettato il requisito di cui al terzo comma dell’art. 4 del DPCM del 13 novembre 2014, essendo l’attestazione di conformità congiunta all’atto di cui si attesta la conformità.

Il sottoscritto Avv. _________ (CF: _________) del foro di _________in qualità di difensore di ___________ (CF: _________), Facendo seguito all’atto di pignoramento notificato e/o eseguito in data ___________

 ATTESTA

ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179, come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 che la suestesa copia informatica di___________ acquisita mediante scansione per immagine è conforme all’originale cartacea da cui è stata estratta.

 

Data e luogo                                                                                      Avv.

 

N.B: Anche in quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore.

Una volta allegati i file di cui si è attestata la conformità potremo inserire gli eventuali documenti allegati, come ad esempio un indice dei documenti, la procura alle liti (in questo caso allegato opzionale) e il contributo unificato che, in base ad una recente circolare ministeriale potrà essere allegato anche in fase di deposito di istanza di assegnazione o vendita.

A questo punto non ci resta dunque che cliccare sul fatidico pulsante invia e aspettare le 4 ricevute.

Il nuovo regolamento per il riscatto

Cari Colleghi,

vi informo che il Ministero del Lavoro ha approvato il 17 marzo 2015  il nuovo Regolamento per il riscatto, deliberato lo scorso dicembre dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Queste, in sintesi le novità:

– sarà, possibile rateizzare l’importo residuo per il riscatto di annualità di iscrizione fino ad un massimo di dieci anni (anziché cinque, come previsto in precedenza);

– gli interessi dovuti saranno calcolati nella misura del 2,75% annuo (in luogo del 4% previsto in precedenza) e il tasso sarà mantenuto per l’intero periodo della rateazione;

– gli anni “riscattati” comporteranno un corrispondente aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione e sarà possibile riscattare gli anni relativi al corso di laurea, al praticantato con o senza abilitazione e all’eventuale servizio militare prestato.

Le nuove norme saranno applicabili, a richiesta dell’interessato, anche alle domande di riscatto già presentate, per le quali non sia ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata.

Per ogni ulteriore informazione potrete rivolgervi allo Sportello Previdenziale curato dal delegato a Cassa Avv. Benedetta Zambon, aperto ogni quarto lunedì del mese dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede dell’Ordine, previa prenotazione via email.

Il Consigliere Delegato

Avv. Jessica Canton

Applicazione gratuita per la predisposizione della relata di notifica via PEC in conformità alle nuove regole tecniche in materia di copie e duplicati di documenti informatici

Egregi Colleghi,
dall’11 febbraio sono entrate in vigore le nuove regole tecniche di cui al DPCM 13 novembre 2014 recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005”.
Premesso che detto provvedimento è tuttora sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia per la verifica della sua applicabilità al Processo Civile Telematico (in particolare gli artt. 4 e 6), fintanto che non sarà data una interpretazione o una risposta chiarificatrice in merito, si reputa opportuno fornire le indicazioni e gli strumenti utili per procedere conformemente alle suddette regole tecniche.
Premesso ciò si segnala, ex multis, che sul sito della F.I.I.F. (www.pergliavvocati.it) è messa a disposizione degli avvocati l’applicazione necessaria per redigere la relata di notifica via PEC con l’impronta e il riferimento temporale del documento in base, a seconda di ciò che si notifica, agli artt. 4 o 6 del citato D.P.C.M..
In attesa di ulteriori delucidazioni da parte del CNF e del Ministero della Giustizia, si porgono cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato

Avv. Stefano Corsini

Disposizioni su orario e accettazione notifiche mezzo posta c/o UNEP di PN dal 01/04/2015

Cari Colleghi,

trasmetto le nuove disposizioni in vigore dal 1° aprile 2015 presso l’UNEP di Pordenone relative alla notificazione degli atti a mezzo posta, nonché il foglio di presentazione che deve essere compilato in occasione di ogni notifica per via postale.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Rosanna Rovere

Disposizioni Orario Accettazione e notifiche a mezzo posta dal 1.4.2015
Foglio di presentazione per notifiche atti per posta

Circ. 31/2015 – Deposito telematico nota di iscrizione a ruolo nei processi esecutivi

Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
del Foro di Pordenone

Cari Colleghi,

si ricorda che dal 31.03.2015 entrerà in vigore l’obbligo di deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo dei processi esecutivi.

La riforma introdotta dal DL 132/2014  prevede l’obbligatorietà di tale deposito a pena di inefficacia del pignoramento nei seguenti termini:

a)per i pignoramenti mobiliari e immobiliari nel temine di 15 giorni  dalla consegna del verbale o dall’atto da parte dell’Ufficiale Giudiziario; b)i pignoramenti presso terzi nel termine di giorni 30 dalla consegna dell’atto di citazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

Ai sensi dell’art. 159 bis. disp. att. c.p.c la nota di iscrizione a ruolo dovrà in ogni caso contenere:
l’indicazione delle parti, le generalità ed il codice fiscale della parte che iscrive a ruolo la causa, del difensore e del bene oggetto del pignoramento.

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo devono essere depositate le copie conformi agli originali del titolo, del precetto, del verbale di pignoramento e dell’atto di citazione in caso di pignoramento presso terzi. La dichiarazione di  conformità all’originale delle copie degli atti deve essere effettuata direttamente dall’avvocato.

Si allega inoltre la circolare del Ministero della Giustizia N. 3486  del 04.03.2015 sul contributo unificato nei giudizi di opposizione all’esecuzione.

Con i migliori Saluti

Il Presidente

Avv. Rosanna Rovere

All. a Circ. 31-2015 -circolare-ministeriale-CU-04-03-2015

Dlgs tenuità fatto: un vademecum per orientarsi alla scadenza del 2 aprile

Il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 – pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 18 marzo 2015 n. 64 – è volto a dare attuazione all’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014 n.67 contenente, fra l’altro, deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio (per tali ulteriori aspetti la delega non è stata esercitata).

I principi fissati dalla delega
La disposizione individua i seguenti principi e criteri direttivi di disciplina del nuovo istituto:

a) la pena: deve trattarsi di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni);

b) caratteristiche della condotta: quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento;

c) rapporti con l’azione civile: autonomia, senza pregiudizio per l’azione civile di risarcimento del danno;

d) incidenza dell’istituto: adeguando la relativa normativa processuale penale.

Dall’elencazione congiunta di tali principi e criteri si desume che la finalità della nuova causa di non punibilità non è quella meramente deflattiva (altrimenti si sarebbe intervenuti con una depenalizzazione e quindi sarebbe stato sufficiente il primo dei principi elencati nella delega) ma, piuttosto, quella, più “ambiziosa” e “giusta” di escludere dall’area della punibilità una fascia di condotte ritenute non sufficientemente gravi da far scattare la “massima” sanzione che il nostro ordinamento conosce: quella penale, tenuto conto di una serie di elementi declinati in concreto nel decreto in esame.

Il legislatore si è mosso quindi nell’ottica di un bilanciamento fra i principi costituzionali della obbligatorietà dell’azione penale (articolo 112) e della necessaria finalità rieducativa della pena (articolo 27) che presuppone la proporzionalità fra la sanzione irrogata e la condotta commessa.

Il contenuto del decreto delegato
Il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 si compone di cinque articoli: l’articolo 1 prevede le modifiche al codice penale conferendo, da un canto, una nuova formulazione al Titolo V e al Capo I del codice penale così ri-denominati : «Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena» e «Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione ed applicazione della pena», e, dall’altro, introducendo prima dell’articolo 132-bis del Cp un nuovo articolo, il 131-bis, contenente la disciplina della nuova causa di non punibilità per «particolare tenuità del fatto» ( il che presuppone che le indagini abbiamo portato all’accertamento dell’esistenza di un fatto tipico di reato).

L’articolo subordina la causa di non punibilità ai seguenti elementi:

1) reato con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva (come previsto dalla delega) ;

2) per esigenze di coerenza del sistema, in applicazione di una condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati si è precisato che le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo ( parametri per la valutazione della particolare tenuità dell’offesa e della condotta non abituale, previsti dalla delega) debbono essere valutate ai sensi dell’articolo 133 primo comma del codice penale (e quindi anche alla luce dell’elemento psicologico della condotta e della personalità del reo);

3) parimenti in attuazione di una condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati sono state tipizzare delle ipotesi in cui : «la condotta non può essere ritenuta di particolare tenuità», ciò accade:
a)
quando la condotta incide in modo definitivo e irreparabile sul bene “vita” della vittima, ovvero, in modo molto rilevante, sull’incolumità personale della stessa (trattasi delle ipotesi di omicidio colposo articolo 589 del Cp ,solo il primo comma perché il secondo è di per sé escluso per il limite massimo edittale della pena, superiore ai cinque anni) ovvero le lesioni gravissime articolo 590, comma secondo, del Cp, anche come conseguenza non voluta di altro reato articolo 586 del Cp) ovvero in danno di animali; b) quando ricorrono alcune delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 63 del Cp, in particolare; l’aver agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà, o l’aver adoperato sevizie o l’aver profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa;

4) parimenti in attuazione di una condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, sono state introdotte talune ipotesi in cui il comportamento va considerato abituale: in particolare, l’abitualità sussiste ex lege nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (quindi non possono ritenersi di lieve tenuità le condotte di stalking, i reati complessi, quelli con condotte plurime o abituali come molti reati ambientali);

5) ai fini del computo della pena l’articolo prevede che in presenza di circostanze, non si tenga conto del giudizio di bilanciamento delle stesse previsto dall’articolo 69 del Cp (ciò renderà non applicabile l’istituto, ad esempio, al furto aggravato). Non si è ritenuto di attribuire rilevanza, nell’ambito di tale giudizio, neanche alla circostanza di cui all’articolo 62, comma 1, n. 4 del Cp (come richiesto dalla Camera dei deputati ) perchè ciò avrebbe determinato una possibile violazione del principio del ne bis in idem, portando a valutare due volte un medesimo aspetto della condotta (tale circostanza prende in considerazione, nei delitti contro il patrimonio, l’aver cagionato un danno di speciale tenuità alla parte offesa e nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito, o, l’aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità).

Come agevolmente si può notare gli “innesti” parlamentari sono tutti volti a fissare parametri certi, determinati e ragionevoli di operatività dell’istituto che aveva suscitato, dopo l’approvazione preliminare da parte del Governo, forti preoccupazioni nell’opinione pubblica, anche qualificata, per il paventato rischio che tale istituto realizzasse una rinuncia irragionevole alla pena da parte dello Stato per un numero elevatissimo di reati, a favore di un aumento della discrezionalità del magistrato in materia di esercizio dell’azione penale, con conseguente danno alla certezza del diritto ed a beni fondamentali dell’individuo, attesa l’ampiezza del novero di reati rientranti nei limiti edittali della delega (cinque anni) e dei criteri previsti nella delega.

Gli articoli 2 e 3 decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 contengono modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, l’articolo 2 si occupa di disciplinare l’operatività dell’istituto nella fase più “delicata”, quella delle indagini preliminari, nella quale il rischio di un uso dello stesso a scopo meramente deflattivo appariva, soprattutto in alcuni contesti giudiziari particolarmente “affollati”, maggiormente concreto.

La modifica è stata inserita nell’articolo 411 del Cpp («Altri casi di archiviazione») e prevede la necessaria interlocuzione sulla neo introdotta causa di non punibilità da parte dell’indagato e della parte offesa. Il primo perché potrebbe avere interesse alla celebrazione del processo per poter ottenere una sentenza di assoluzione (anche per gli effetti in sede civile della pronuncia di non punibilità, come ora si vedrà); la seconda perché, nei reati con vittima, la valutazione dell’esiguità del danno o del pericolo non può prescindere dalla valutazione dell’interesse della parte offesa. Al riguardo accogliendo la richiesta delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, al fine di valorizzare il ruolo della parte offesa in tale ambito, si è disposto che l’avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto debba essere notificato alla persona offesa sempre, a prescindere dalla specifica richiesta formulata ai sensi dell’articolo 408 del Cpp.

Per il resto il legislatore si è limitato a inserire la nuova causa di non punibilità nell’ambito della disciplina ordinaria in materia di archiviazione: il giudice all’esito dell’opposizione deciderà ai sensi dell’articolo 409, comma 2, del Cpp; in assenza di opposizione potrà: a)accogliere la richiesta di archiviazione e pronunciare la non punibilità; b) non accogliere la richiesta di archiviazione e disporre nuove indagini, ovvero chiedere al Pm di formulare l’imputazione, ai sensi, rispettivamente dei commi 4 e 5 dell’articolo 409 del Cpp.

L’articolo 3 prevede l’ipotesi che la suddetta causa di non punibilità si traduca in una causa di non doversi procedere con emissione di sentenza prebattimentale da parte del giudice ai sensi dell’ articolo 469 del Cpp (articolo 3, comma 1, lettera a). Per esigenze di economia processuale, si prevede inoltre, mediante l’introduzione di un nuovo articolo, il 651-bis del Cpp, che, in presenza di un giudicato relativo all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (accertamento che, come si è già detto, l’applicazione di tale nuova causa di non punibilità presuppone) esso spieghi la sua efficacia nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno, rimanendo autonoma, in applicazione della delega, la determinazione del quantum degli stessi. Si stabilisce inoltre che la stessa efficacia abbia la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto con il rito abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

L’articolo 4 prevede che i provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto vengano trascritti nel casellario giudiziario ai fini della valutazione della abitualità della condotta e, quindi, per evitare una possibile applicazione “infinita” dell’istituto a favore del medesimo imputato. Tale inserimento appare molto utile perché consentirà di valutare in termini statistici l’applicazione concreta di tale istituto.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, fondata (cfr. relazione tecnica allegata al testo) sulla copertura del mancato introito da parte dello Stato delle pene pecuniarie per i processi non celebrati, con le minori spese conseguenti alla mancata celebrazione degli stessi ed al connesso importante recupero di risorse umane e strumentali, nonché di risorse finanziarie, con particolare riferimento agli oneri derivanti dal patrocinio a spese dello Stato.

Conclusioni
L’istituto della non punibilità per cosiddetti “irrilevanza del fatto”, è conosciuto nell’ordinamento minorile (articolo 27 del Dpr 22 settembre 1988 n. 448) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (articolo 34 del Dlgs 28 agosto 2000 n. 274), e, tuttavia, il primo è caratterizzato da proprie peculiarità connesse alla sua finalità prevalentemente “recuperatoria” dell’indagato/imputato, mentre nel secondo l’istituto è disciplinato in maniera peculiare:

a) è qualificata causa di non procedibilità, in alternativa al procedimento;

b) è “connessa” all’occasionalità della condotta (laddove la delega del decreto in esame fa riferimento alla “non abitualità”), nonché al “grado di colpevolezza” e alle “esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato” (aspetti assenti tanto nella delega quanto nel decreto delegato in esame),

c) può essere applicata anche dopo l’esercizio dell’azione penale, ma in tal caso è subordinata alla mancata opposizione dell’imputato e della parte offesa (mentre nel decreto in esame l’opposizione andrà valutata dal giudice).

Trattandosi, pertanto, di istituto nella sostanza nuovo andrà verificata, con attenzione, la concreta applicazione dello stesso nei tribunali durante l’intero procedimento penale, confrontando sia i dati relativi all’esercizio dell’azione penale all’esito delle indagini prima e dopo l’intervento normativo, che quelli relativi alla declaratoria di non punibilità con sentenza. Dei risultati di tali accertamenti il legislatore dovrà tener conto nell’adozione dei decreti correttivi ed integrativi da redigersi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge delega.