Circ. 23-2012 – Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 1428-2012

Pordenone, 3 febbraio 2012

 

 

Ai Signori Avvocati

e Praticanti Avvocati

 

 

 

Con la Sentenza n. 1428/2012 dell’1 febbraio u.s., le SS.UU. hanno stabilito che

a)       il termine di dieci giorni di cui all’art. 8, quarto comma, della legge 890/1982, nel testo sostituito dall’art. 2 comma 4 lett. c) numero 3 del D.L. 35/2005 deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e computato, secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, del c.p.c., escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma dello stesso art. 8) e conteggiando quello finale;

b)       lo stesso termine – essendo stabilito nell’ambito del procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo (anche) civile deve intendersi compreso fra i “termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155, quinto comma, c.p.c. con la conseguenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

 

Con i migliori saluti.

 

F.to Il Presidente

Avv. Giancarlo Zannier