Circ. 114-2012 – Contributo unificato

Contributo unificato

Con precedente lettera Vi è stata inviata copia della circolare n. 10 dell"! 1.05.2012  del Ministero
della  Giustizia in materia di contributo unificato.

Con  la  presente   devo  segnalarvi  che  diversi  Tribunali,  compreso  quello  di  Pordenone,
interpretano  la  suindicata  circolare  Ministeriale  sul  "contributo  unificato"  con  riguardo  ali'
intervento  nel  procedimento   esecutivo  (pag.  8)   [che  sul  punto  recita  testualmente:  "In  tale
ottica,  ad  esempio, l'intervento  nelle procedure  esecutive  sconta  il pagamento  del  contributo
unificato  in base al  valore della rispettiva domanda'],   ipotizzando  che  sia dovuto dal  creditore
intervenuto  nella procedura espropriativa un pagamento del contributo  unificato "proporzionale"
al valore del credito per cui si agisce, ai sensi dell'ari 13 comma 1 TU spese Giustizia.

Il COA di Pordenone ritiene,  in adesione con gli altri COA del Triveneto, che tale  interpretazione
sia errata dal momento che nella legge di stabilità del 2012 (ari. 28 L. 183/11  con modifica  agli
art.  13  e  14  del  dpr  30  maggio  2002  n.115)  non  si  fa  alcun  riferimento  al  procedimento
esecutivo  e  I'  "intervento"  richiamato  nel  testo  legislativo  dovrebbe  intendersi  esclusivamente
riferito a quello svolto nel processo  di  cognizione.

Per  questa  ragione,  appare  del  tutto  errato  l'inciso  inserito  nella  circolare  ministeriale;   si
andrebbe  infatti oltre il dettato  legislativo, anche  perché deve tenersi conto del  comma  2 dello
stesso  articolo  13,  che  si  occupa  specificamente  del  processo  esecutivo  e  che   prevede
espressamente  indiscutibili criteri per il versamento  del contributo  unificato a seconda  del tipo di
procedimento  esecutivo   e  del  valore  del  credito  azionato,   il  che  rende  illogica  qualsiasi
interpretazione che intenda come "valore  della domanda"  quello del credito dell'interveniente.

L'illogicità  di  questa  interpretazione  appare pure  evidente  laddove  si  pensi  che nell'ambito  di
una  stessa  procedura  esecutiva  il  creditore  pignorante  nell'esecuzione  immobiliare  dovrebbe
versare  un contributo  unificato  sempre  e comunque  di €  242,00  e  un creditore  interveniente
potrebbe pagare sino ad € 1.466,00 a seconda  del valore del suo credito!

In  relazione  a  tale  palese  illegittima  interpretazione,  comunico  che  l'Unione  Triveneta  degli
Ordini è già intervenuta sollecitando il Ministero perché  provveda a chiarire la questione.

Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.

Cordiali saluti.