Circ. 95 – 2013 “Sicurezza e valutazione dei rischi”

Si ricorda agli iscritti che,  ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dal 1 giugno 2013 entra in
vigore,  anche  per  i  datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  dieci  dipendenti,  l'obbligo  di
effettuare la valutazione dei rischi in maniera estesa e puntuale, adottando le ed. "Procedure
standardizzate" di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 predisposte dal Ministero  del
Lavoro. Non sarà perciò più possibile autocertificare detta  valutazione.

Gli  studi  professionali,  anche  con  un  solo  dipendente  o  un  solo  praticante,
dovranno perciò procedere con la redazione di un documento di valutazione dei rischi.

La modulistica necessaria per la redazione del Documento prevede  la  descrizione
generale dell'azienda/studio (dati aziendali e sistema di prevenzione e protezione)  nonché la
descrizione delle lavorazioni aziendali e delle mansioni.

Il  documento  di  valutazione  dei  rischi  deve  essere  sottoscritto  dal  datore  di
lavoro  e,  ai  soli  fini  della  prova  della  data  certa,  anche  dal  responsabile  del  servizio  di
prevenzione  e  protezione  (se  persona  diversa  dallo  stesso datore  di  lavoro),  dal  medico
competente  (nominato solo nei casi in cui fosse obbligatoria  la sorveglianza sanitaria)  e dal
rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza.  In  assenza  di  medico  competente  o
rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  la  data  certa  va  apposta  mediante  timbro
postale o con raccomandata A/R  oppure,  dopo aver sottoscritto  digitalmente  il  Documento,
autoinviandosi  lo stesso in allegato via Pec o apponendovi la marcatura temporale.

Si ricorda che il Documento,  sia esso cartaceo o informatico,  va conservato  presso la sede del Datore di Lavoro.

L'indirizzo  dove  reperire  tutta  la  modulistica  è  http://www.dplmodena.it/17-05-13MLValRischi.html

Si ricorda, altresì, che l'obbligo di formazione  va osservato anche nei confronti dei praticanti, stagisti o tirocinanti.

Cordiali  saluti.