In Gazzetta Ufficiale il testo sull’archiviazione per tenuità del fatto – Il testo – La relazione

Il Consiglio dei ministri dello scorso 12 marzo ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce nel Codice penale una nuova causa di non punibilità, per tenuità del fatto. Il decreto innesta un nuovo articolo, il 131 bis nel Codice, per escludere da punibilità i reati sanzionati fino a 5 anni di reclusione, a due condizioni: quando l’offesa è di scarsa gravità e quando la condotta non è abituale. Requisiti che al Parlamento sono apparsi bisognosi di qualche precisazione. Così, il testo finale prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili oppure con crudeltà, ancora, ha approfittato delle condizioni della vittima, soprattutto se minore, quanto a limitata capacità di difendersi. Il reato poi non può essere archiviato quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure ha commesso delitti dello stesso tipo «anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Esclusa invece l’esplicitazione di una lista di reati per i quali escludere espressamente la possibilità di archiviazione.