Cassa Forense – convenzione con la Banca Popolare di Sondrio

Cari colleghi, vi ricordo che Cassa Forense ha stipulato una convenzione con la Banca Popolare di Sondrio, tramite la quale gli iscritti che hanno emesso parcella per l’attività di difesa d’ufficio con gratuito patrocinio potranno richiedere una anticipazione del credito vantato nei confronti dello Stato nella misura massima dell’80% e, comunque, per un importo non superiore, complessivamente, a 15.000 euro.
Il tasso di rimborso concordato in convenzione è pari all’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread del 3,00%.
Per poterne beneficiare è necessario accedere all’area “Accessi Riservati – Posizione Personale – Anticipo fatture” del Portale di Cassa Forense.
Nel caso in cui il richiedente non sia titolare di conto corrente presso la Banca, sarà necessario compilare anche la modulistica per l’apertura di un conto corrente on-line, che troverete nella medesima sezione.
Per ulteriori informazioni vi invito a consultare testo integrale della convenzione, pubblicato sul sito di Cassa Forense, oppure contattare il numero verde 800.586.467.

Divorzio breve

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.55 del 2015 sul c.d. divorzio breve.
Entrerà in vigore il 26 maggio 2015.
Di seguito il testo delle disposizioni.

Legge 6 maggio 2015, n. 55          

(GU n. 107 dell’11 maggio 2015)

Entrata in vigore 26 maggio 2015

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Art. 1.

  1. Al secondo capoverso della lettera b)del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Art. 2.

  1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

Art. 3.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

 Nuovo testo dell’art. 3 della legge 1 dicembre 1970,  n. 898

 

  1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

(omissis

2) nei casi in cui:

(omissis)

  1. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato [per parte] ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

(omissis)

Inaugurazione Sportello per il cittadino

Si avvisa che il giorno mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 11.30 verrà inauguato, presso l’aula d’udienza Falcone Borsellino, lo “Sportello per il cittadino” istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone.
Lo Sportello sarà operativo dal 29 maggio 2015 presso la sala del laboratorio informatico al piano terra del Palazzo di Giustizia di Pordenone.

Circ. 38-2015- inaugurazione Sportello per il Cittadino

Negoziazione assistita: chiarimenti del Ministero su contributo unificato e sospensione feriale

Qui di seguito un estratto della circolare:

“Min. Giustizia, 13 marzo 2015 n. 2309
Quesito. Negoziazione Assistita
– Contributo Unificato
– Sospensione feriale dei termini

Nel procedimento di negoziazione assistita, il procuratore della Repubblica svolge un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della Legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto.

Ne consegue che va esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione al ruolo al momento del deposito dell’accordo presso la Procura della Repubblica competente.
Nel procedimento di negoziazione assistita non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e succ. modif. in coerenza con la natura del procedimento non giurisdizionale.”

Allegato

Separazioni e divorzi dal Sindaco e negoziazione assistita: nuovi chiarimenti del Ministero

Il Ministero dell’Interno chiarisce alcuni punti del decreto legge sostituendo in parte la precedente circolare del 28/11/2014.

In data 24/04/2015 il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 6/15 che ha chiarito alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione degli artt. 6 e 12 (che hanno introdotto, rispettivamente, l’istituto della negoziazione assistita da un avvocato e la possibilità di chiedere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio in Comune) del D.L. 12 settembre 2014, n.132, convertito nella L.10 novembre 2014 n.162, per garantire uniformità a livello nazionale in tutti gli uffici di stato civile.

Allegato