Circ. 150/2014 – Formato degli atti principali da depositare tramite Consolle Avvocato

Egregi Colleghi,
da un recente incontro con i magistrati è emerso che diversi avvocati provvedono a depositare tramite la Consolle Avvocato i propri atti in maniera non corretta.
In particolare, oltre ad una errata indicizzazione dei documenti allegati, è stato fatto presente che gli atti principali (il ricorso per ingiunzione, le memorie, ecc.) vengono inviati in formato .pdf immagine.
Preliminarmente si ricorda che ai sensi dell’art. 11 D.M. 44/2011 e dell’artt. 12 del provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, l’atto principale va redatto con il programma di videoscrittura (Word, Openoffice, ecc.) e successivamente va convertito in formato .pdf testuale (nel senso che deve essere possibile la selezione del testo). Tale operazione è facilmente realizzabile mediante le apposite funzioni dei programmi: ad es. le versioni di Microsoft Word dal 2007 in poi consentono di salvare il file in formato .pdf, oppure altri programmi, ad es. OpenOffice, includono nella barra degli strumenti l’apposito tasto “esporta in pdf”. Ad ogni modo in internet è possibile reperire gratuitamente diverse applicazioni che consentono la conversione dei file in formato .pdf (ad es. PdfCreator, Pdf995, ecc.).
E’ opportuno sottolineare che in alcuni Tribunali (ad es. Roma e Udine) si sono già verificati episodi di dichiarata inammissibilità dei ricorsi per decreto ingiuntivo in quanto depositati in un formato diverso (pdf immagine) rispetto alle prescritte regole tecniche.
Infine è opportuno tenere presente che con il deposito telematico le cancellerie non effettuano più il controllo di corrispondenza degli allegati ed eventuali mancanze od omissioni comporteranno un successivo invio ad integrazione da parte dell’avvocato.
Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione in fase di redazione e allegazione prima del deposito telematico.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini

Circ. 149-2014: sospensione versamento contributi minimi a Cassa Forense, domande di esonero e iscrizioni d’ufficio a Cassa Forense

 

Ad integrazione della circolare n. 146/2014 si precisa quanto segue:

 

1) Per gli iscritti  per i quali il 2014 sia compreso tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa l'ultima rata dei contributi minimi 2014 (30/09/2014) in corso di riscossione è sospesa.

Entro il 31/12/2014 i contributi stessi verranno ricalcolati sulla base di quanto disposto dal nuovo regolamento e verrà data specifica comunicazione agli interessati per la regolarizzazione della posizione contributiva.

Le eventuali somme risultanti a credito, a seguito di tale ricalcolo, saranno oggetto di compensazione in sede di mod.5/2015.

 

2)Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando quanto dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti) possono essere presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web disponibile sul sito della Cassa, Accesso Riservato, Servizi On-Line, Istanze On-Line"

 

3) Gli Avvocati iscritti all'Albo e non alla Cassa saranno iscritti nel mese di novembre mediante delibera della Giunta Esecutiva che verrà tempestivamente comunicata agli interessati a  mezzo PEC o raccomandata A/R. Da tale data inizieranno a decorrere i 90 giorni per l'eventuale cancellazione dall'Albo prevista dall'art.12, 1° comma, nonchè i 6 mesi per l'eventuale richiesta, su base volontaria, della retrodatazione o dei benefici per gli ultraquarantenni ai sensi degli artt..3 e 4 del Regolamento.

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente

F.to Avv. Giancarlo Zannier

 

 

Circ. 148-2014 – avviso pubblico dell’ Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno per di incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio

 

Ai Signori Avvocati

del Foro di

Pordenone


Trasmettiamo copia dell’avviso pubblico dell’Azienda ULSS n. 1 di Belluno relativo al conferimento di incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio. Si evidenzia che il modulo 2b deve essere compilato dal singolo avvocato associato solo nel caso in cui presenti domanda l'associazione professionale di cui fa parte.
Nel caso di domanda presentata solo dal singolo avvocato deve essere compilato il modello 1.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 6 ottobre 2014.
Cordiali saluti.

Il Presidente

F.to avv. Giancarlo Zannier

Circ. 147/2014 – Scheda di analisi su modifiche apportate dal D.L. 12.9.2014 n. 132

 

Ai Signori Avvocati

e Praticanti Avvocati

del Foro di

Pordenone

 

Facendo seguito alla Circolare n. 144/2014 inviata il 16/9 u.s., si comunica che sul sito dell’Ordine nella sezione “adempimenti professionali” è stata pubblicata la “Scheda di analisi a prima lettura con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative al medesimo dal  D.L. n. 132/2014predisposta dall’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense.

Cordiali saluti.

Il Presidente

F.to Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 146-2014 “Cassa Forense – Novità art. 21 L. 247/2014”

Si comunica che in data 20 agosto 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro (di concerto con i Ministri delle Finanze e della Giustizia) ha approvato il Regolamento di attuazione ex. Art. 21, comma 9, L. 247/2012, predisposto dalla Cassa di Previdenza Forense, in materia di iscrizione obbligatoria e di contribuzione minima.

 

            Il Regolamento è in vigore dal 21 agosto 2014 (pubblicato nel sito dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone alla sezione Cassa Forense – Regolamento attuativo art. 21).

 

            Di seguito i punti più importanti:

 

1)    il procedimento di iscrizione d’ufficio alla Cassa con delibera della Giunta Esecutiva a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo da parte del Consiglio dell’Ordine;

2)    la possibilità, in sede di prima iscrizione, di estendere, su base volontaria, l’iscrizione alla Cassa a tutti gli anni di pratica professionale, con o senza abilitazione, e nell’anno 2013;

3)    le agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 in materia di contributi minimi dovuti e di modalità di pagamento degli stessi per i primi anni di iscrizione alla Cassa;

4)    le agevolazioni previste dall’art. 10 in materia di esoneri temporanei del versamento dei contributi minimi per le fattispecie individuale dal comma 7 dell/art. 21 della L. 247/2012;

5)    il regime transitorio previsto per gli avvocati che, all’entrata in vigore del Regolamento, non sono ancora iscritti alla Cassa.

 

La procedura di iscrizione alla Cassa mediante domanda on-line non è più attiva perché l’art. 1, comma 2 del Regolamento prevede espressamente che “l’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa…”.

 

Sarà cura degli Uffici di Cassa Forense, con i modi e la tempistica previsti dal nuovo Regolamento, di fornire comunicazione dell’avvenuta iscrizione e delle modalità di pagamento dei contributi dovuti.

 

Nel sito di Cassa Forense sono pubblicate le Istruzioni operative in attuazione del nuovo Regolamento.

 

Resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento il nostro Delegato Avv. Benedetta Zambon.

 

Cordiali saluti

Il Presidente

F.to Avv. Giancarlo Zannier

 

Circ. 145-2014 – Bozza di accordo di negoziazione assistita ex ertt. 2 e 5 D.L. 132/2014

Ai Signori Avvocati

e Praticanti Avvocati

del Foro di

Pordenone

 

Si trasmette bozza di accordo relativa ad una ipotesi di negoziazione  assistita.

Si rileva che nell’atto è stata inserita la clausola n. 3 per risolvere il problema dell’imposta di registro.

Si precisa che si chiederà in sede di conversione che vengano previste agevolazioni fiscali al fine di favorire il ricorso a tale procedura.

Cordiali saluti.

Il Presidente

F.to Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 143/2014 – Bando nomina Giudici Ausiliari – D.M. 21.07.2014

E' stato pubblicato (G.U. nr. 70 del 09.09.2014) il bando relativo alla procedura per la nomina dei Giudici Ausiliari di Corte d'Appello al quale possono partecipare pure gli Avvocati anche se cancellati dall'Albo da non più di tre anni al momento della presentazione della domanda, purchè di età inferiore a 60 anni, con iscrizione all'albo per almeno 5 anni e senza sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento. Il termine per la presentazione della domanda scade il 9 ottobre 2014.

Circ. 142/2014 – Convegni fuori foro

VENERDI’ 3 OTTOBRE 2014
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00

presso la Sala dei Musei Provinciali di Gorizia
Borgo Castello n. 13 
una conferenza sul tema

LA MEDIAZIONE E L’ACCORDO NEGOZIALE 
L’USUCAPIONE DI DIRITTI REALI

“ASPETTI PENALI DELLE
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE
E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITA’ NELLA P.A.
(L. 190/2012)”

RELATORE:

Prof. PAOLO PITTARO

Docente di diritto penale all’Università di Trieste

VENERDI’ 19 SETTMBRE 2014
 ore 9 – 13

SALA PAOLINO D’AQUILEIA
Arcidiocesi di Udine
Centro Culturale Paolino d’Aquileia
Via Treppo n. 5/B
33100 UDINE

“ASPETTI ORGANIZZATIVI E
AMMINISTRATIVI RELATIVI
ALL’ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012
(PREVENZIONE E REPRESSIONE
DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITA’ NELLA P.A.)”

RELATORI:

Prof. OBERDAN FORLENZA
Consigliere di Stato – Segretario generale della Giustizia amministrativa
Avv. Prof. GENNARO TERRACCIANO
Prorettore dell’Università di Roma 4 e docente di diritto amministrativo 

VENERDI’ 10 OTTOBRE 2014
 ore 9 – 13

SALA PAOLINO D’AQUILEIA
Arcidiocesi di Udine
Centro Culturale Paolino d’Aquileia
Via Treppo n. 5/B
33100 UDINE

Circ. 141/2014 – Potere di autentica dei difensori Art. 52 Decreto 90-2014

POTERE DI AUTENTICA DEL DIFENSORE EX ART. 52 Decreto “Orlando”
Con il recente Decreto 90/2014 (cd. “Decreto Orlando”) è stato previsto il potere di autentica dell’avvocato per i documenti e provvedimenti presenti all’interno del fascicolo informatico. In ordine a tale facoltà l’art. 52 di predetto decreto ha aggiunto all’art. 16 bis del D.L. 179/2012 il comma 9 bis che testualmente prevede: “Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed  attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il  duplicato informatico di un documento  informatico  deve  essere  prodotto  mediante  processi  e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine.  Le disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano  agli  atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali  che  autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.”.
Si ricorda che l’attestazione di conformità eseguita dall’avvocato è esente dal pagamento dei diritti di copia.
Ciò premesso, sotto il profilo esecutivo si precisano le modalità che devono essere seguite. L’avvocato si collega, tramite la Consolle Avvocato o altro applicativo, ai registri di cancelleria e scarica (effettuando il download) l’atto (il ricorso, l’istanza, il decreto, ecc.) e/o il provvedimento, così come visualizzato nel sistema registro di cancelleria.
QUALORA INTENDA TRARNE COPIA INFORMATICA (In caso di notifica in proprio a mezzo PEC), l’avvocato redige, su file separato, sottoscritto digitalmente, la seguente attestazione: “l’avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di difensore della PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, che la presente copia informatica di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell’atto), nel procedimento RG. N. / PROVVEDIMENTO N. (descrizione Provvedimento, indicando, se possibile, il numero di cronologico e di repertorio, ove presente, nel registro di cancelleria), estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all’originale depositato nello stesso“.
QUALORA INTENDA TRARNE COPIA CARTACEA (In caso di: depositi, notifica mediante ufficiale giudiziario, notifica in proprio cartacea, ecc.), l’avvocato stampa il file dell’atto di parte e del
provvedimento e annota in calce agli stessi: “l’avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di
difensore della PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16
bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, che la presente copia cartacea di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell’atto), nel procedimento RG. N. / PROVVEDIMENTO N. (descrizione Provvedimento, indicando, se possibile, il numero di cronologico e di repertorio, ove presente, nel registro di cancelleria), estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all’originale depositato nello stesso
“.
Cordiali saluti.
Avv. Stefano Corsini