Precisazioni riguardanti l’iscrizione a ruolo telematica del processo esecutivo (mobiliare, immobiliare e presso terzi).

Egregi Colleghi,

si forniscono di seguito alcuni chiarimenti riguardanti l’iscrizione a ruolo telematica nel processo esecutivo. Si ringrazia l’Avv. Andrea Coden per la collaborazione prestata.

  1. all’atto dell’iscrizione a ruolo – tramite consolle avvocato o altro gestionale in uso – del pignoramento mobiliare e/o immobiliare non dovranno essere versati il contributo unificato e la marca da bollo da € 27,00 (alias “anticipazioni forfettarie dai privati all´erario nel processo civile”). Questi ultimi dovranno obbligatoriamente essere assolti con il deposito telematico dell’istanza di vendita dei beni pignorati (art. 30 testo unico spese di giustizia; in senso conforme la circolare del Ministero della Giustizia del 3 marzo 2015).

Quanto appena specificato non si applica alla sola iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi per il quale, invece, il contributo unificato e la marca da bollo devono essere versati all’atto dell’iscrizione a ruolo in via telematica.

Resta inteso che, in qualsiasi fase del processo esecutivo, del pagamento del contributo unificato e della marca da bollo da € 27,00 dovrà esserne, comunque, dato riscontro alla cancelleria di destinazione mediante deposito telematico di documentazione comprovante l’avvenuto versamento.

  1. all’atto dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, nell’ipotesi dell’espropriazione presso il terzo, la consolle avvocato chiede, tra gli altri atti/documenti, l’inserimento dell’atto di citazione. Quest’ultimo altro non è che la citazione contenuta nell’atto di pignoramento notificato dall’ufficiale giudiziario al debitore ed al terzo. L’omissione del deposito di tale atto non è un errore bloccante che possa inficiare la validità dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, ma, tuttavia, con la terza PEC (controlli automatici) che l’utente riceverà a seguito del deposito, l’esito potrebbe risultare il seguente: “allegato atto di citazione mancante, necessario effettuare nuovamente il deposito”.

Al fine di evitare tale messaggio di errore, si consiglia di salvare 2 volte il medesimo file che contiene l’atto di pignoramento, nominandolo – e “qualificandolo” nella consolle –  una volta “atto di pignoramento” e una seconda volta “atto di citazione“.

E’ peraltro opportuno adottare lo stesso escamotage per il deposito del precetto e del titolo esecutivo quando questi atti siano stati contestualmente notificati, creando così un file “titolo esecutivo” ed un file “precetto”.

Solo per inciso, si ricorda che, nell’ipotesi dell’espropriazione presso il debitore, oltre al titolo ed al precetto, è necessario e sufficiente allegare il solo verbale di pignoramento.

  1. tra i documenti/atti richiesti al momento dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, vi sono il titolo esecutivo (ove presente), il precetto ed il verbale di pignoramento. Per tutti questi atti è necessario che il legale rediga, su un unico file separato e sottoscritto digitalmente, l’attestazione di conformità degli stessi agli originali ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del D.L.  18  ottobre  2012,  n.  179, come modificato dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014.»

Per le attestazioni di conformità si rimanda anche al contributo fornito dalla F.I.I.F. e reperibile a questo indirizzo.

 

Cordiali saluti.

Avv. Stefano Corsini

PCT – Estrazione di duplicati e copia dal fascicolo informatico

Egregi Colleghi,

con il recente aggiornamento dei sistemi informatici sono state introdotte importanti novità in ordine alla fruibilità dei documenti scaricabili dai fascicoli informatici.

In particolare: (i) è stata introdotta la possibilità di scaricare il duplicato(1) di un atto/provvedimento; (ii) è stata migliorata la funzionalità di scaricamento delle copie di atti/provvedimenti che, ora, riportano mediante diciture di colore blu poste in alto a destra del primo foglio i seguenti dati: tipologia provvedimento, numero Registro Generale, numero Ordine, numero Registro Cronologico, estremi di registrazione del provvedimento; (iii) è stata introdotta la possibilità di scaricare l’impronta del file secondo lo standard MD5.

Duplicati

La prima funzionalità consente di scaricare un file che è nella sostanza indistinguibile dall’originale(2), tanto che a mente dell’art.23-bis D.Lgs. 82/2005 possiede il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui è tratto. Potranno quindi essere scaricati duplicati dei provvedimenti sottoscritti dal giudice e controfirmati dal cancelliere (quando previsto) oppure degli atti depositati dalle altre parti processuali o da voi stessi. Tale funzionalità può rivelarsi particolarmente comoda, in quanto, in caso di successiva notificazione via PEC di duplicati, non è necessario procedere ad alcuna autenticazione dei medesimi, con semplificazione della procedura.

Copie informatiche

La seconda funzionalità consente di semplificare l’estrazione di copie, informatiche e non, dei provvedimenti giudiziali ai fini della notificazione, superando le perplessità di molti in ordine alla mancanza sulle copie prodotte dal difensore ex art.16-bis, comma 9-bis, D.Lgs. 179/2012 del numero d’ordine e del numero di cronologico, presenti invece nelle copie prodotte a cura della cancelleria. Ora, infatti, le copie scaricabili dal fascicolo informatico dai difensori non differiscono in nulla rispetto a quelle prodotte dalla cancelleria, così che non v’è più ragione di accedervi per la richiesta di copie autentiche in tutti i casi in cui la norma succitata conferisce ai difensori il potere di attestazione di conformità. La novità comunque non innova nulla in tema di procedura di attestazione, in ordine alla quale si rimanda alle precedenti comunicazioni in merito.

Impronta del file

La terza funzionalità è legata alla prima e consente agli utenti più esperti di procedere alla verifica che il duplicato dell’atto/provvedimento scaricato dal fascicolo informatico corrisponda esattamente (bit per bit) con l’originale presente nel fascicolo, del quale viene messa a disposizione l’impronta informatica (hash) in formato MD5.

Come scaricare un duplicato dal fascicolo informatico

La funzionalità è disponibile accedendo al fascicolo informatico attraverso il portale dei servizi telematici (PST – www.pst.giustizia.it) oppure, a seguito dei recenti aggiornamenti, direttamente tramite la Consolle Avvocato.

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Per le modalità pratiche di accesso e di scaricamento degli atti da PST e per ulteriori chiarimenti su quanto sopra si consiglia la consultazione delle indicazioni operative che potrete reperire in questo articolo predisposto dal Gruppo di Lavoro della FIIF(3).

Avv. Stefano Corsini

(1) D.Lgs. n.82/2005 – Art. 1, lettera i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

(2) La conformità all’originale è assoluta, quindi i documenti non presentano l’usuale coccardina utilizzata per dare evidenza alla circostanza che il documento è firmato digitalmente, indicando i dati di chi lo abbia sottoscritto. La presenza e la validità delle sottoscrizioni digitali possono essere verificate con gli appositi strumenti software (funzione di verifica degli applicativi utilizzati per l’apposizione della firma digitale, ad es. Dike o ArubaSign o lo stesso programma Acrobat Reader).

(3) Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense.

 

 

Circ. 38/2015 – Assistenza Treviscalcolo per l’utilizzo dei nuovi fotocopiatori – secondo appuntamento

Egregi Colleghi,

alla luce dell’elevato numero di richieste nei precedenti incontri, il personale tecnico di Treviscalcolo (società che fornisce i nuovi fotocopiatori multifunzione) sarà nuovamente a disposizione presso la segreteria dell’Ordine nelle giornate di martedì 28 e giovedì 30 aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per illustrare e comprendere le funzioni e i benefici dei nuovi dispositivi presenti al terzo piano.

Oltre a quanto specificato precedentemente, Treviscalcolo spiegherà anche le modalità di registrazione al nuovo servizio.

Oltre alla tradizionale funzione di fotocopiatura, Vi ricordo le novità:

– Unico codice di accesso per lo studio con gestione del credito;
– Stampa da smartphone, tablet e PC;
– Scansione su cloud protetto dove organizzare e condividere i file;
– Scansione su chiavetta USB.

Coloro i quali non si sono ancora registrati al servizio docfolio riceveranno una email con il codice di controllo per la registrazione al servizio. Si chiede di portare il codice di controllo qualora si volesse eseguire la registrazione in loco.

Confidando nella utilità di tale nuovo servizio, Vi invito a rivolgerVi al suddetto personale tecnico nelle giornate indicate al fine di ottenere tutte le necessarie delucidazioni per la migliore fruizione del servizio.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini

Divorzio breve: è legge

È stato approvato in via definitiva alla Camera il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi», altrimenti noto come d.d.l. “divorzio breve“. Tale provvedimento è finalmente legge. In attesa della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale vi riportiamo di seguito i testi degli articoli del provvedimento che risultano essere definitivamente approvati.

Allegato