Chiusura per festività natalizie

Si avvisa che rimarranno chiusi per le festività natalizie:
– la Segreteria dell’Ordine giovedì 24 dicembre 2015, giovedì 31 dicembre 2015 e i giorni 4 e 5 gennaio 2016 (l’Ufficio Copie sarà disponibile solo self-service). Si riaprirà il giorno giovedì 7 gennaio 2016.
– l’ Organismo di Mediazione Forense giovedì 24 dicembre 2015, giovedì 31 dicembre 2015 e i giorni 4 e 5 gennaio 2016. Si riaprirà il giorno giovedì 7 gennaio 2016.
– lo Sportello del patrocinio a spese dello Stato chiude dal 23 dicembre 2015 al 7 gennaio 2016. Riprenderà l’attività venerdì 8 gennaio 2016 dalle ore 11 alle 12.
– lo Sportello Informatico dal 23 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016.

Giornata importante per l’avvocatura

mezzi-busti-buoniLuciano: “Con queste scelte legislative si consente una diversa e sostanziale tutela dei soggetti più deboli come mai era avvenuto prima di ora”

“Gli emendamenti a firma dei parlamentari Rossomando e Berretta del Pd alla legge di stabilità, attualmente all’esame del Parlamento, rappresentano una novità nel settore della giustizia e in particolare del mondo forense. Possiamo parlare, di giornata importante per l’avvocatura. Siamo convinti infatti che con queste scelte legislative si consente una diversa e sostanziale tutela dei soggetti più deboli come mai era avvenuto prima di ora.” Ad affermarlo in una dichiarazione congiunta sono i Presidenti di Cassa Forense Nunzio Luciano e del Consiglio Nazionale Forense Andrea Mascherin. “Particolarmente significativo – hanno spiegato Luciano e Mascherin – e’ l’emendamento Rossomando che permette, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia, come il gratuito patrocinio, di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali, Iva inclusa. Si tratta di una compensazione consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Questa è sempre stata una nostra insistente richiesta – aggiungono i presidenti di Cf e Cnf – poiché abbiamo sempre pensato che l’effettivo tutela dell’esercizio del diritto di difesa, sancito costituzionalmente, dovesse trovare una piena attuazione venendo proprio incontro alle esigenze di molti colleghi in difficoltà per la crisi economica. Importante e’ altresì che in altri emendamenti alla legge di stabilità a firma Berretta – proseguono Luciano e Mascherin- si preveda fra l’altro, ai fini di pervenire alla completa automazione delle attività amministrative per il pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione del principio della ragionevole durata del processo, che i capi degli uffici giudiziari possano stipulare apposite convenzioni con i consigli circondariali degli ordini forensi per la destinazione di personale di tali consigli, a supporto dell’attività di cancelleria e segreteria. Il prezioso contributo degli Ordini in tale direzione può favorire la soluzione all’annoso problema dei tempi di liquidazione, molto spesso inaccettabili. Anche questa misura – hanno concluso Luciano e Mascherin – segnala la qualità della collaborazione che Cassa Forense e il Cnf stanno portando avanti con il Ministro della Giustizia Orlando e la necessità, in uno spirito unitario dell’avvocatura, di una interlocuzione operosa con le forze politiche più sensibili a migliorare le condizioni della giustizia nel nostro Paese”.

Corso per Gestori di crisi da sovraindebitamento

Cari Colleghi,

come a Voi noto, è stato istituito dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone l’Organismo Forense per la Composizione delle crisi da sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti della L. n. 3/2012 avente lo scopo di gestire, mediante i propri iscritti, le procedure di sovraindebitamento.

Il regolamento introdotto dal DM 202/2014 prevede che per essere iscritti nel Registro dei Gestori della crisi gli avvocati devono possedere specifici requisiti  e cioè devono documentare di  essere stati nominati, anche in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.M citato., in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali o delegati alle operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari, o per svolgere i compiti e le funzioni dell’Organismo o del Liquidatore a norma dell’art. 15 della L. n. 3/2012.

In mancanza di essi, debbono avere i requisiti di cui al combinato disposto della normativa e del Regolamento dell’Organismo ( art. 4 commi 5 e 6 del D.M. n. 202/2014 e art. 5 Regolamento) e cioè: a) essere in regola con i requisiti formativi, b) avere una anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati di almeno anni 5; c) avere partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento, con valutazione finale, della durata di ore 40 organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone o da questo accreditato ovvero accreditato da altro Ordine o dal Coordinamento nazionale degli Organismi di conciliazione forense, in conformità al D.M. citato.

Per consentire ai Colleghi che fossero interessati a svolgere le funzioni di gestori della crisi ma non sono in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina transitoria di iscriversi al Registro dei Gestori della Crisi del nostro OCC o di altro organismo,  il Consiglio ha organizzato, in convenzione con l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto, l’apposito corso di cui si allegano brocure e scheda di adesione, rimandando ad esse per ulteriori dettagli.

Si evidenzia che:

– il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 14 iscritti entro il termine ultimo del 20.01.2015, e saranno accettate iscrizioni sino al numero massimo di 30;

– per la partecipazione è richiesto il versamento di un contributo alle spese, di Euro 450,00, da pagarsi per metà (Euro 225,00) entro la prima lezione (5.2.2016), e per il residuo (Euro 225,00) entro l’ultima lezione (24.6.2016).

Con i migliori Saluti

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere

Richiesta di partecipazione al corso (da inviare via PEC a ordine@avvocatipordenone.it)

Corso per Gestore di crisi da sovraindenbitamento

Iscrizione Albo Speciale Cassazionisti

Cari Colleghi,
Vi comunico ai fini dell’iscrizione nell’Albo Speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori il Consiglio Nazionale Forense con il Regolamento nr. 5/2014 adottato il 16/07/2014 ha stabilito che:

Possono chiedere l’iscrizione all’Albo Speciale anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge nr. 247/2012 (2 febbraio 2013) abbiano maturato i requisiti secondo la previgente normativa;

Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge 247/2014 (ossia entro il 2 febbraio 2016).

Per presentare la domanda consultate il seguente link: Consiglio Nazionale Forense.

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere