Circ. 42- 2013 – Parametri: normativa in vigore.

Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
di Pordenone
In attesa dell’approvazione del nuovo decreto Parametri forensi, previsto dall’articolo 13 del nuovo ordinamento professionale forense ,e per evitare un vuoto normativo che si ripercuoterebbe sugli uffici giudiziari, nei casi previsti sempre dall’ordinamento forense continuerà ad applicarsi il decreto ministeriale 140/2012.
Per orientarsi, abbiamo pubblicato nel sito dell’Ordine le norme attualmente vigenti in materia PARAMETRI  nella Sezione Comunicazioni Consiglio. Per visualizzare rapidamente cliccare i seguenti link  Articolo 9 D.L. n. 1/2012 (Cresci-Italia) conv. in L. 24.3.2012 n. 27  e D.M. 140/2012 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate.
Cordiali saluti.
                                                                                                                                                                    
          Il Presidente
                                                                                                                                                               Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 41 – 2013 – Nuova Legge Professionale: incompatibilità.

L'entrata  in  vigore  della  norma  sulle  cause  di  incompatibilità  (art.  18)  ci  impone  di ricordare a tutti gli Iscritti che la professione di Avvocato è incompatibile

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente e  professionalmente, escluse  quelle  di  carattere  scientifico,  letterario,  artistico  e  culturale,  nonché  con  l'esercizio dell'attività di  Notaio,

b)  con  l'esercizio  di  qualsiasi  attività  di  impresa  commerciale  salvi  incarichi  di  gestione  e vigilanza nelle procedure  concorsuali o in altre procedure  relative a crediti di impresa,

c) con "la qualità di socio illimitatamente  responsabile o di amministratore di Società di persone aventi  quali  finalità  l'esercizio  di  impresa  commerciale,  in qualunque  forma  costituita,  nonché con  la  qualità  di  Amministratore  Unico  o  Consigliere  Delegato  di  Società  di  capitali  in forma cooperativa, nonché con la qualifica di Presidente del CDA con poteri individuali  di gestione".
Sono  previste  delle  eccezioni  qualora  l'oggetto  dell'attività  della  Società  sia  limitato  alla esclusiva amministrazione di beni personali e familiari,  nonché  per gli Enti e consorzi pubblici e per le Società a capitale interamente pubblico,

d) qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Tutte queste cause di incompatibilità sono entrate in vigore dal 02.02.2013.

In  relazione  al  problema  di  recente  sorto  sulla  compatibilita  o  meno  fra  l'attività  di Avvocato  e  quella  di  Amministratore  di  Condominio,  si  conferma  che  l'esercizio  della professione  è  incompatibile  con  l'attività  di  Amministratore  di  Condominio,  in  quanto costituisce  altra  attività  di  lavoro  autonomo  svolta  necessariamente  in  modo  continuativo professionale.
Un tanto  è confermato  dalla  nuova  disciplina in materia  di professioni  regolamentate (L. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senza albo.

Con i migliori saluti.

Circ. 40 – 2013 – AVVISO URGENTE – Sospensione servizio sportello assistenza informatica per il giorno 22/02/2013

AI SIGNORI AVVOCATI E

PRATICANTI AVVOCATI

 

 

 

Si comunica che solo per la giornata di venerdì 22 febbraio p.v. la commissione informatica non potrà erogare il servizio di assistenza presso il Laboratorio informatico del Tribunale.

 

 

 

D’ordine del Consigliere Delegato

 

Avvocato Stefano Corsini

Circ. 39 – 2013 “Interruzione accesso sistemi registri civili SICI”

Ai Signori Avvocati

e Praticanti Avvocati

di Pordenone

 

 

Ci viene comunicato che OGGI MARTEDI’  19 FEBBRAIO 2013, per permettere lo svolgimento di attività straordinaria sugli applicativi del civile, gli stessi NON saranno disponibili a partire dalle ore 16:00; pertanto il sistema Polisweb non sarà utilizzabile sino alle ore 16:00 di domani 20 febbraio 2013.

 

Si prega di uscire dagli applicativi prima dell’orario indicato.

 

 

Cordiali saluti.

 

F.to Il Consigliere Delegato

Avv. Stefano Corsini

Circ. 38 – 2013 – Filtro in appello.

II Presidente  del  Consiglio  dell’Ordine  di Trieste,  su  delega  dei  Presidenti  dei
Consigli  degli  Ordini  del  Distretto,  ha  avuto  la  scorsa  settimana  un  incontro  con  i
Presidenti  delle  Sezioni  Civili  della  Corte  d’Appello  nel  corso  del  quale  sono  state
esaminate  le  problematiche  afferenti  l’entrata  in  vigore  del  c.d.  “filtro  in  appello”,  in
particolare  dell’ari  483 bis c.p.c.,  che –  come  noto  –  prevede  la  declaratoria di
inammissibilità  dell’appello  laddove  l’impugnazione  non  abbia  una  ragionevole
probabilità di essere accolta.

In  tale  occasione  è  stata  rimarcata  l’eccezionaiità  della  previsione  di
inammissibilità,  da dichiararsi  solo laddove  le prognosi sull’accoglimento  del gravame
sia del tutto infausta, e questo al fine di evitare sia un’inaccettabile compromissione del
diritto di difesa, che  un effetto  perverso,  rappresentato  dal successivo  moltiplicarsi  di
ricorsi innanzi alla Suprema Corte avverso le decisioni di primo grado.

I  Presidenti  delle  due  Sezioni,  convenendo,  hanno  assicurato  particolare
attenzione  nell’uso  dello  strumento,  precisando  che,  allo  stato,  non  è  in  previsione
l’istituzione di udienze “ad hoc”.

Ciò  premesso,  nel  ricordare  che  la  verifica  di  inammissibilità  deve  essere
compiuta  d’ufficio,  anche  in  assenza  di  eccezione  di  parte,  appare  necessario  che
l’appellante  in  prima  udienza  chieda  sempre,  ove  lo  ritenga  necessario,  di  poter
preliminarmente argomentare oralmente sul tema dell’inammissibilità –  come del resto
previsto  espressamente  dalla  normativa  –  prima  di  formulare  le  proprie  richieste
istruttorie o meritali.

Si  evidenzia  pertanto  l’esigenza  che  chi  intende  farsi  sostituire  alla  prima
udienza si premuri di fornire adeguate istruzioni ai propri Sostituti.

Con i migliori saluti

Circ. 37 – 2013 – Questionario 2013 Comitato Pari Opportunità

Egregi Colleghi – Gentili Colleghe,

 il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine di Pordenone ha avviato una ricerca per raccogliere dati e informazioni sulle eventuali problematiche, necessità e aspettative degli avvocati e per approfondire il tema delle pari opportunità sul luogo di lavoro.

Il Comitato, attraverso tale strumento, persegue l’obiettivo di comprendere le eventuali criticità al fine di valutare specifiche azioni e individuare prassi virtuose volte a favorire il migliore svolgimento della professione.

La possibilità di impostare interventi e iniziative efficaci è infatti legata alla conoscenza specifica del contesto, in cui dovranno poi essere applicate, e quindi, nel nostro caso alla conoscenza delle opinioni e delle esperienze di chi svolge la professione forense.

Il questionario è anonimo e volontario è dovrà essere compilato e consegnato presso il Consiglio dell’Ordine entro il 28 febbraio 2013.

I dati elaborati saranno utilizzati e divulgati sotto forma di sintesi complessiva.

Vi invitiamo vivamente a partecipare al progetto e Vi ringraziamo fin d’ora per la preziosa collaborazione, indispensabile per il buon esito dell’iniziativa.

Cordiali saluti

Il Presidente del Comitato Pari Opportunità                                 Il Consigliere delegato

Avv. Francesco Furlan                                                                    Avv. Chiara Coden


Circ. 36 – 2013 – Convegno “Il filtro di inamissibilità in appello” del 08 marzo 2013

CONVEGNO 08.03.2013 ORE 15.00

“IL FILTRO DI INAMMISSIBILITA’ IN APPELLO”
sala convegni della Regione Friuli Venezia Giulia – Pordenone, Via Roma n.4

INTRODUZIONE
– Avv. Rosanna Rovere
Presidente della Camera Civile degli Avvocati di Pordenone

MODERA
– Dott. Francesco Pedoja

Presidente del Tribunale di Pordenone

RELATORI:
– PROF. AVV. CLAUDIO CONSOLO
Ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Padova
– PROF. AVV. GIORGIO COSTANTINO
Ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Roma Tre
INTERVENTI E DIBATTITO

Circ. 35 – 2013 – Professional Day – La giornata delle professioni – 19 febbraio 2013

Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
di Pordenone
Si comunica che il CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali), il PAT (Professioni Area Tecnica) e l’ADEPP (Associazione delle Casse di Previdenza dei Professionisti) hanno organizzato la seconda edizione del PROFESSIONAL DAY – LA GIORNATA DELLE PROFESSIONI il giorno 19 febbraio 2013 dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

La manifestazione si terrà il 19 febbraio p.v. con inizio alle ore 10.30; avrà una sede centrale a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione con collegamenti in diretta televisiva con le sedi, organizzate dai Consigli e Collegi Territoriali distribuiti su tutto il territorio nazionale e che a Pordenone si terrà nella Sede del CUP c/o Ordini Architetti PPC ed Ingegneri della Provincia di Pordenone in p.tta Ado Furlan, 2/8.

Cordiali saluti.
Il Presidente
Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 34 – 2013 Convegno “Il nuovo Statuto dell’Avvocato – La nuova Legge Professionale” il 05 marzo 2013

MARTEDI’ 05 MARZO 2013
ALLE ORE 17:00

Presso Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia
Via Roma 2

Incontro di studio

“Il nuovo Statuto dell’Avvocato –
La nuova Legge Professionale”

Relatore:
avv. Andrea MASCHERIN
Segretario del Consiglio Nazionale Forense

La partecipazione atale incontro attribuisce ai partecipanti n. 3 CREDITI FORMATIVI, validi per l’area “deontologia, vita ed attività forense”.
PER  PARTECIPARE:  gli  iscritti  agli  albi  degli  Avvocati  di  Pordenone,  Udine  e  Tolmezzo  devono  iscriversi  tramite  i  siti  dei  rispettivi  Ordini
(www.ordineavvocatipordenone.it, www.avvocati.ud.it, www.ordineavvocatitolmezzo.it), con accesso all’area personale (tramite le credenziali già in loro possesso) sezione
“conferenze”. Tutti gli altri soggetti devono effettuare l’iscrizione tramite il sito www.ordineavvocatipordenone.it, sezione “formazione continua”, previa registrazione.

Circ. 33 – 2013 – Nuova Legge Professionale: Polizza assicurazione RCT e infortuni, conferimento incarico, compenso e parametri.

Nuova Legge Professionale 

a) Polizza Assicurazione  RCT e infortuni
b)  Conferimento incarico e compenso
c) Parametri

a)  All’art.  12  della  Nuova  Legge  Professionale  (Assicurazione  per  la  responsabilità civile, Assicurazione contro  gli infortuni)  è previsto che l’adempimento  a detti obblighi  scatterà dopo che il Ministero della Giustizia avrà approvato il regolamento e la stipula delle  convenzioni con le Compagnie Assicuratrici.
Nel  frattempo  per  gli  Avvocati,  che  hanno  già  stipulato  polizza  assicurativa, sussiste  l’obbligo  di  informare  il  Cliente  degli  estremi  della  propria  polizza  assicurativa  e contestualmente di darne comunicazione al Consiglio dell’Ordine.

Ricordiamo che tale obbligo è già in vigore dal 2 febbraio 2013.

Ricordiamo  altresì  che  (giusto  art.  12  e.  4)  la  mancata  osservanza  delle  disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

b)  Per  quanto  attiene  al  compenso  (art.  13  “Conferimento  incarico  e  compenso”) rammentiamo  che è in vigore (dal 2 febbraio 2013) la libera pattuizione dei compensi,  nonché
–  il dovere  per l’Avvocato di  informazione  sulla  complessività  dell’incarico  e sul  livello  di  oneri ipotizzabili,
– l’obbligo  di preventivo su richiesta,
–  il divieto  di concordare come  compenso  una quota del  bene  oggetto della  prestazione  (patto quota liti).

Per quanto riguarda  il divieto di patto di quota,  premesso che detto divieto è entrato  in vigore  dal 02.02.2013, sono nulli i patti sottoscritti ed in itinere che prevedono che il compenso consista  “in  tutto  o  in  parte  una  quota  del  bene  oggetto  della  prestazione  o  della  ragione litigiosa”.

Tali  patti andranno rivisti alla  luce delle  nuove norme  che ammettono comunque  che  il compenso  possa avvenire  in percentuale  in relazione  al valore dell’affare  o a quanto  si  prevede possa giovarsene il Cliente.
In merito alla determinazione del compenso, si  rileva  che sono  previste diverse modalità:  a tempo, in misura forfettaria, per convenzione  avente ad oggetto uno o più affari in base  all’assolvimento  e  ai  tempi  di  erogazione  della  prestazione,  per  singola  fase  o prestazione,  o per l’intera  attività,  percentuale  sul  valore  dell’affare,  o  su quanto  si  preveda possa  giovarsene,  non  soltanto  a  livello  strettamente  patrimoniale,  il  destinatario  della prestazione.

Si  ricorda  inoltre  che  la  pattuizione  del  compenso  dovrà  avvenire,  di  regola,  per iscritto  e  al momento  del conferimento  dell’incarico,  precisando  che quando  l’accordo  sia stato  raggiunto  verbalmente  e non si sia in grado  di  provarlo, si applicano  i parametri  adottati con regolamento ministeriale.

c)  Per  quanto  riguarda  i  parametri,  si  ricorda  che  in  attesa  che  il  Ministero  della Giustizia  emani i nuovi parametri si applicheranno  in via analogica quelli del D.M.  140/2012.

Con i migliori saluti.