Circ. 41 – 2013 – Nuova Legge Professionale: incompatibilità.

L'entrata  in  vigore  della  norma  sulle  cause  di  incompatibilità  (art.  18)  ci  impone  di ricordare a tutti gli Iscritti che la professione di Avvocato è incompatibile

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente e  professionalmente, escluse  quelle  di  carattere  scientifico,  letterario,  artistico  e  culturale,  nonché  con  l'esercizio dell'attività di  Notaio,

b)  con  l'esercizio  di  qualsiasi  attività  di  impresa  commerciale  salvi  incarichi  di  gestione  e vigilanza nelle procedure  concorsuali o in altre procedure  relative a crediti di impresa,

c) con "la qualità di socio illimitatamente  responsabile o di amministratore di Società di persone aventi  quali  finalità  l'esercizio  di  impresa  commerciale,  in qualunque  forma  costituita,  nonché con  la  qualità  di  Amministratore  Unico  o  Consigliere  Delegato  di  Società  di  capitali  in forma cooperativa, nonché con la qualifica di Presidente del CDA con poteri individuali  di gestione".
Sono  previste  delle  eccezioni  qualora  l'oggetto  dell'attività  della  Società  sia  limitato  alla esclusiva amministrazione di beni personali e familiari,  nonché  per gli Enti e consorzi pubblici e per le Società a capitale interamente pubblico,

d) qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Tutte queste cause di incompatibilità sono entrate in vigore dal 02.02.2013.

In  relazione  al  problema  di  recente  sorto  sulla  compatibilita  o  meno  fra  l'attività  di Avvocato  e  quella  di  Amministratore  di  Condominio,  si  conferma  che  l'esercizio  della professione  è  incompatibile  con  l'attività  di  Amministratore  di  Condominio,  in  quanto costituisce  altra  attività  di  lavoro  autonomo  svolta  necessariamente  in  modo  continuativo professionale.
Un tanto  è confermato  dalla  nuova  disciplina in materia  di professioni  regolamentate (L. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senza albo.

Con i migliori saluti.