Giustizia: perquisizioni di due legali a Udine

Pubblichiamo la mozione del COA di Udine, il comunicato del CNF, il comunicato dell’OCF e la delibera del Triveneto relativi alla vicenda della perquisizione eseguita nei confronti di due colleghi del Foro di Udine motivata sulla base di una infondata costruzione del reato di infedele patrocinio, esprimendo solidarietà agli stessi.

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone

Chiusura periodo feriale

Si comunicano i seguenti orari di chiusura per il periodo estivo:

Segreteria dell’Ordine degli Avvocati e dell’Organismo di Mediazione Forense rimarranno chiuse da lunedì 7 agosto a venerdì 18 agosto 2017 compresi (l’Ufficio Copie sarà disponibile solo self-service). Si riaprirà il giorno lunedì 21 agosto 2017.

Sportello del patrocinio a spese dello Stato sarà chiuso dal 2 al 30 agosto 2017 e nella giornata dell’8 settembre 2017 (in occasione del Santo Patrono di Pordenone); lo sportello riaprirà venerdì 1° settembre e sarà attivo a partire da quella data solo nelle giornate di venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00.

Sportello per il cittadino attivo l’ultimo venerdì di ogni mese dalle ore 9:00 alle ore 11:00 rimarrà chiuso nel mese di agosto.

Sportello informatico sarà chiuso dal giorno 1 agosto al 1° settembre compreso. Sarà nuovamente attivo a partire da lunedì 4 settembre.

Nuova disciplina della deducibilità delle spese per la formazione professionale

Si segnala che, a seguito della definitiva approvazione della legge 22 maggio 2017 n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.”, e della sua successiva pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, n. 135, del 13 giugno 2017, sono state introdotte alcune novità, sul piano fiscale, in materia di
deducibilità delle spese di formazione professionale.

Cassa Forense – Contributi in autoliquidazione

Avviso per gli Iscritti a Cassa Forense – eccedenze contributi soggettivo ed integrativo
Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione

Contributo soggettivo ed integrativo

Le eventuali eccedenze a titolo di contributo soggettivo ed integrativo, calcolate automaticamente in sede di compilazione telematica del mod. 5, devono essere versate in due rate, di pari importo entro i termini di scadenza di seguito indicati:

  • 31 luglio (I rata autoliquidazione)
  • 31 dicembre (II rata autoliquidazione)

oppure

  • in unica soluzione entro il 31 luglio.

Normativa: DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

  • GLI AVVOCATI E I PRATICANTI ISCRITTI ALLA CASSA

Gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispondere, in sede di autoliquidazione con il Mod. 5 annuale, la seguente contribuzione:

  • a titolo di contributo soggettivo,  il 14% del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito detratto quanto già pagato, tramite M.Av., a titolo di contributo soggettivo minimo.

Sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.

(Gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa che beneficiano della riduzione a metà del contributo soggettivo minimo sono, comunque, tenuti al versamento delle eccedenze per la parte di reddito IRPEF e/o volume di affari IVA non coperti dal contributo minimo ordinario).

  • a titolo di contributo integrativo, il 4% sul volume di affari IVA dichiarato detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto, tramite M.AV.

I praticanti abilitati e gli avvocati, iscritti alla Cassa, che beneficiano dell’esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo, devono versare, in sede di autoliquidazione, il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari IVA (calcolato detraendo l’importo del contributo integrativo, già assoggettato ad IVA – legge 22 marzo 1995 n.85) a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.

  • I PENSIONATI DI VECCHIAIA ISCRITTI ALLA CASSA

Gli avvocati pensionati di vecchiaia iscritti alla Cassa, a decorrere dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).

Essi, tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):

  • il contributo soggettivo nella misura pari al 14% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto;
  • il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato.

Dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):

  • il contributo soggettivo nella misura del 7% fino al previsto tetto pensionistico e in quella del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto;
  • il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato.
  • I PENSIONATI DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA ISCRITTI ALLA CASSA (per le pensioni con decorrenza a partire dal 1°/02/2010)

Gli avvocati pensionati di vecchiaia contributiva iscritti alla Cassa (con decorrenza pensionistica a partire dal 1°02/2010), a decorrere dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).

Essi, tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):

  • il contributo soggettivo nella misura pari al 7% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto.
  • il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato.
  • I PENSIONATI DI INVALIDITA’ ISCRITTI ALLA CASSA

I pensionati di invalidità iscritti alla Cassa sono tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE VOLONTARIO

Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità (fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia), possono, volontariamente, versare il contributo soggettivo modulare per finanziare una quota aggiuntiva di pensione, nella misura percentuale compresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

La volontà di contribuire deve essere espressa in sede di compilazione del mod.5, con l’indicazione della misura della percentuale scelta. Tale percentuale potrà essere variata una sola volta, in aumento o in diminuzione prima del termine di scadenza per il versamento (31 dicembre). Non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo oltre la prevista scadenza vengono restituite.

Contributo Soggettivo Modulare Volontario

Il contributo soggettivo modulare volontario deve essere versato in unica soluzione, tramite bollettini M.Av. prodotti dall’apposita procedura di invio del mod.5, entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è data la adesione.

Cordiali saluti.
Delegato Cassa FVG
Avv. Benedetta Zambon

Corso tutela del consumatore, codice del consumo e mercato europeo

Il Corso è realizzato da Università di Genova in collaborazione con DIREC Associazione per la formazione in diritto dell’economia – Onlus e Associazione International University College of Turin, e ha l’obiettivo di formare figure professionali con una conoscenza approfondita del diritto dei consumi e delle politiche di tutela dei consumatori in Europa e in Italia.

Attualmente il Corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Genova ed è gratuito per 8 neolaureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito il titolo da non più di due anni e che non abbiano superato i trent’anni al momento della presentazione della domanda di ammissione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 18 settembre 2017

Protocollo Unione Triveneta e Unione Siciliana

Cari Colleghi,
ho il piacere di comunicarVi che l’Unione Triveneta degli Ordini ha sottoscritto in data 8 luglio 2017 un Protocollo d’Intesa con l’Unione degli Ordini Forensi Siciliani nel quale si prevede, tra le altre, la possibilità di effettuare degli stage della durata di tre mesi per giovani avvocati di età inferiore a 35 anni presso uno studio legale siciliano.
Trattasi di un’opportunità molto interessante oltre che un’occasione di crescita professionale.
Qualora foste interessati siete pregati di comunicare la Vs disponibilità alla segreteria dell’Ordine (inviando una email all’indirizzo segreteria@ordineavvocatipordenone.it) entro la fine del mese di settembre p.v.

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere