Prima edizione italiana del corso di distance learning su data protection e privacy

Si trasmettono informazioni specifiche e modulo di domanda di partecipazione al corso di Distance learning relativo a Data Protection & Privacy Rights.
Le domande di partecipazione corredate dalla documentazione indicata, dovranno pervenire all’indirizzo email: humanrights@consiglionazionaleforense.it entro il 12 maggio 2016.

Programma
Modulo

II Congresso Giuridico

Si avvisano gli Avvocati e i Praticanti di Pordenone che sono ancora disponibili gli ultimi posti per partecipare agli eventi del “II Congresso Giuridico” del 14-16 aprile.
Si raccomanda agli interessati di prenotarsi attraverso la propria area personale sul sito dell’Ordine.
Si allega inoltre la locandina aggiornata con le ultime variazioni (si consiglia di verificare orari e luoghi dei singoli eventi a quali ci si è iscritti)

Locandina

 

Avvocati mediatori: cadono le incompatibilità

Si comunica che il TAR Lazio con sentenza del 1/4/2016 ha annullato l’art. 14 bis inserito dal DM 319/2014 che aveva introdotto l’incompatibilità ed i conflitti di interesse dei mediatori.
In breve sostanza la sentenza stabilisce che la norma primaria non consente al Ministero di disciplinare il tema dell’imparzialità, della indipendenza e quindi le incompatibilità dei mediatori.
Tale compito è demandato agli organismi di mediazione che dovranno stabilire tali aspetti attraverso i regolamenti ed i codici etici.
Di seguito il contenuto della norma annullata.

“1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione   dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati   ovvero   che   esercitino   la professione negli stessi locali. 2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. 3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali”.