La Carta delle libertà e dei diritti delle donne maltrattate
CARTA DI VERONA
Preambolo
L’AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori
Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali;
Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec (2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini;
Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che enuncia principi rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
Considerando la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979), e la Raccomandazione generale n. 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;
Riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
Riconoscendo che anche gli uomini possono essere vittima di violenza domestica, che però colpisce le donne in modo sproporzionato;
Considerando che la legislazione italiana, seppur adeguata sul piano delle previsioni repressive di natura penale, risulta tuttavia carente di un quadro globale di misure di prevenzione, protezione e assistenza a favore di tutte le donne vittime di violenza;
Aspirando a rafforzare le basi culturali e sociali atte a sostenere ed assistere le organizzazioni e le istituzioni incaricate dell’applicazione della legge, in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di assumere .un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne;
adotta la seguente carta delle libertà e dei diritti di ogni donna che possa subire violenza
- La libertà per ogni donna di scegliere quando sia il momento di interrompere un rapporto diventato molesto laddove una sola parola, un solo gesto denigratorio, un solo schiaffo divengano quel “troppo” da dover sopportare.
- Il diritto di recarsi presso le forze dell’ordine competenti nella certezza di ottenere un pronto ascolto da parte di donne e uomini specificamente formati in grado di comprendere le violenze ed i maltrattamenti fisici e morali subiti pur se non compiutamente espressi.
- Il diritto a poter sporgere denuncia o querela senza ritardo, perché anche il tempo è violenza, e senza inviti a ripensamenti dimostratisi troppo spesso occasione per dare luogo all’ennesimo caso di femminicidio o di maggior violenza.
- La libertà di scegliere da donne come ri-diventare tali sempre potendo autonomamente decidere come pensare, come amare, come abbigliarsi anche in modo difforme dal modello sociale imposto per le donne.
- Il diritto se donna straniera ad essere accompagnata nel faticoso percorso di denuncia di maltrattamenti e discriminazioni e ad essere adeguatamente sorretta da una mediatrice culturale che sappia tradurre e interpretare le sue esigenze.
- Il diritto, se persona offesa da reati di maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori a vedere il proprio caso trattato con priorità (spostate le parole e aggiunto “proprio”) in sede processuale sia civile che penale.
- La libertà di poter continuare la propria esistenza di donna senza essere sradicata dai propri mondi dovendo essere l’autore della violenza di genere che va sottoposto a misure cautelari adeguate, proporzionate ed effettive rispetto alla gravità dei fatti commessi.
- Il diritto per ogni donna maltrattata e perciò vulnerabile ad essere tutelata attraverso l’adozione rapida e l’esecuzione efficace degli ordini di protezione in sede sia civile che penale.
- La Libertà di non vivere l’angoscia delle situazioni pericolose consapevole che sotto scacco non è mai una donna offesa ma un uomo autore di violenza che non ha saputo elaborare l’abbandono e per questo ricorre al solo modo che dimostri la superiorità rispetto alla donna ossia la forza fisica.
- Il diritto delle donne ad essere informate ed aggiornate sugli strumenti di prevenzione e di assistenza contro la violenza domestica e di poter essere incluse in programmi di prevenzione e protezione elaborati dalle associazioni di categoria territorialmente competenti.
- il diritto di non essere nè maltrattata né uccisa e il diritto, per i figli di donna maltrattata, di non restare orfani;
- Il diritto di non vedersi offese negli scritti di controparte con valutazioni che riguardano la persona o lo stile di vita o il lavoro basate su pregiudizi o comunque dirette a esercitare pressioni perché si rinunci a far valere i propri diritti piuttosto che affrontare l’umiliazione di una difesa che si sposta dai fatti alla vittima.
Al fine di assicurare effettiva tutela ai diritti e alle libertà delle donne come sopra enucleati
dispone
l’istituzione di un osservatorio permanente presso le AIAF REGIONALI E NAZIONALE per la raccolta e il monitoraggio dei dati relativi alla violenza domestica e
chiede
ai sensi degli artt. 10 ed 11 della Convenzione di Istanbul
al Ministro della Giustizia l’istituzione di un osservatorio nazionale permanente presso il Ministero stesso dove far confluire i dati raccolti al fine di sviluppare il coordinamento e la vigilanza delle politiche di tutela e di prevenzione e migliorare la legislazione e la prassi esistente.