Circ. 171-2011: Ricorsi stradali

 Ricorsi stradali.

A partire dal 6 ottobre 2011 tutti i verbali stradali dovranno evidenziare al trasgressore il
nuovo termine ridotto di appena 30 giorni  utile a proporre  ricorso al Giudice di Pace.
Questa  regola però  non sarà applicabile  alle infrazioni accertate prima, ma non  ancora
notificate,  per le quali continuerà a valere il vecchio termine di 60 giorni.

Lo  ha  chiarito  il  Ministero  dell'Interno  con  la  Gire.  300/A/7799/11/101/3/3/9  del  30
settembre  2011:
"Giovedì  6  ottobre  entra  in  vigore  il  D.Lgs.  1  settembre   2011,  n.   150   recante
"disposizioni   complementari   al   codice   di   procedura   civile   in   materia   di   riduzione   e
semplificazione  dei  procedimenti  civili di  cognizione  ai  sensi dell'alt  54,  L.  18 giugno 2009  n.
69".    Questo  corposo  provvedimento  interessa,  tra  l'altro,  anche  il  codice  stradale  ed  in
particolare  le  controversie  giudiziarie  in  materia  di  opposizione  ai  verbali.  Tra  le  novità  di
immediata  valenza operativa, è molto  importante  la riduzione dei termini per proporre  ricorso  al
Giudice  di Pace.  Il ricorso al Giudice  in prossimità del 6 ottobre dovrà essere proposto entro 30
giorni  dalla  data  di  contestazione.  Pertanto,  per  tutte  le  violazioni  accertate  a  partire  dal  6
ottobre  2011,  le modalità  di  proposizione  del  ricorso  al  Giudice  di  Pace, ex  art.  204-bis  CdS,
dovranno  essere  modificate alla  luce della  novella  normativa,  indicando  il termine  di 30  giorni,
anziché gli attuali 60 giorni, entro cui presentarlo. Attenzione però alle multe accertate prima  del
6  ottobre  ma  non  ancora  notificate.  In  questo  caso  il  termine  da  indicare  nei  verbali  per  la
presentazione  del  ricorso  rimane  immutato,  ossia  60  giorni.  Resta  invariato  il  termine  di  60
giorni  per proporre invece doglianze al Prefetto, naturalmente in alternativa al Giudice di Pace".

Con i migliori saluti.