Circ. 71/2014 – Giustizia amministrativa. Istruzioni operative

Si trasmette in allegato la Circolare del Segretario Generale della Giustizia amministrativa relativa alle Istruzioni operative sulle “Comunicazioni di Segreteria ai difensori costituiti (art.136 comma 1 Codice del Processo Amministrativo)”.

 

Come  è  noto,  l’art.  136,  comma  1,  Cpa,  recante  “Disposizioni  sulle  comunicazioni  e  sui
depositi informatici”, nell’attuale formulazione, così dispone:
“I  difensori  indicano  nel  ricorso  o  nel  primo  atto  difensivo  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  e  un  recapito  di  fax,  che  possono  essere  anche  diversi  dagli  indirizzi  del
domiciliatario,  dove  intendono  ricevere  le  comunicazioni  relative  al  processo.  Una  volta
espressa tale  indicazione  si  presumono  conosciute  le  comunicazioni  pervenute  con  i predetti
mezzi  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,  vigente.  È  onere  dei  difensori
comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati”.
Successivamente,  l’art.  16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni  e comunicazioni) della L.  24
dicembre 2012 n.  228 (Disposizioni per la formazione del  bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013), ha previsto:

“1. A decorrere dal  15  dicembre 2013, ai  fmi  della notificazione e comunicazione degli atti in
materia civile,  penale,  amministrativa e  stragiudiziale si  intendono per pubblici  elenchi  quelli
previsti dagli articoli 4 e  16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo  16  del decreto-legge
29  novembre  2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28  germaio  2009,  n.  2,
dall’articolo 6-bis del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, nonché il  registro generale degli
indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
Le  recenti  modifiche  del  Sistema NSIGA  – disposte  in  ottemperanza alle  vigenti  disposizioni
nonnative – harmo accordato alle segreterie delle Sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali
Amministrativi  Regionali,  lo  strumento  tecnico  per  procedere  a  tutte  le  comunicazioni
processuali a mezzo PEC.
Pertanto,  la  comunicazione  a  mezzo  PEC  deve  ritenersi  strumento  di  comunicazione
privilegiato,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.136  C.p.a  e  16  ter  legge  228/2012,
mentre  la  comunicazione  a  mezzo  fax  e  tramite  biglietto  di  cancelleria  a  mezzo  posta  deve
ritenersi  strumento  residuale  utilizzabile,  solo  ove  la  comunicazione  all ‘indirizzo  PEC  del
difensore  non risulti tecnicamente possibile o non vada, comunque, a buon fme.
Ciò  premesso,  anche  a  seguito  di  quanto  concordato  con  le  organizzazioni  professionali  dei
signori Avvocati, e nell’ ottica di  un indispensabile contenimento delle spese, si  dispone che,
decorrere dal  16 giugno 2014:
a)  con  riferimento  ai  ricorsi  depositati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  Codice  del
processo amministrativo (16 settembre 2010):
– la  comunicazione  andrà  effettuata  all’indirizzo  PEC  dell’avvocato  domiciliatario  ai
sensi  dell’art.25  C.p.a,  come  risultante  dai  pubblici  elenchi,  salvo  che  il  difensore,
(diverso dal  domiciliatario) dichiari con atto depositato  in  segreteria di voler ricevere le
comunicazioni al  proprio indirizzo PEC;
– in  assenza di  difensore domiciliatario,  la comunicazione andrà comunque effettuata a
mezzo  PEC,  e  precisamente  all’indirizzo  PEC  del  primo  difensore  indicato  in  ricorso,
come risultante dai pubblici elenchi;
b)  con  riferimento  ai  ricorsi  depositati  successivamente  all’entrata  in  vigore  del  Codice  del
processo amministrativo:
l)  la  comunicazione  andrà  effettuata  aH’ indirizzo  PEC  dell’ avvocato  domiciliatario
risultante dai  pubblici  elenchi,  salvo  che  il  difensore  dichiari  con atto  successivamente
depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al  proprio indirizzo PEC;
2)  in  mancanza  di  domiciliazione  presso  un  difensore,  la  comunicazione  andrà  effettuata
all’ indirizzo PEC del difensore indicato in ricorso;
2 3)  in  caso di  indicazione di  più  indirizzi PEe da parte dei  difensori  componenti  il  collegio
difensivo,  la  comunicazione  a mezzo  PEe andrà effettuata all’indirizzo PEe del  primo
difensore  indicato  in  ricorso  e  risultante  dai  pubblici  elenchi,  salvo  che  il  collegio
difensivo  dichiari,  nel  ricorso  o  con  atto  successivamente  depositato  in  segreteria,  di
voler ricevere  le  comunicazioni  ad  un  (unico)  diverso  indirizzo PEe, corrispondente ad
uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi;
4)  in caso di  contrasto tra l’indirizzo PEe indicato in ricorso e quello risultante dai pubblici
elenchi, si darà prevalenza a quest’ultimo;
In definitiva, dal  16  giugno 2014 dovrà essere effettuata una sola comunicazione a mezzo PEe.
Per i ricorsi depositati dopo  il  16  giugno 2014, sarà cura del  o dei  difensori  indicare un unico
indirizzo PEe.
Si  evidenzia  che  l’elenco  degli  indirizzi  PEe  dei  difensori  e  dei  domiciliatari  contenuto  in
NSIGA è meramente indicativo e esemplificativo, e non esonera le Segreterie dal verificare che
la comunicazione abbia  luogo,  nel  caso di  difensori  costituiti,  all’indirizzo PEe del  difensore
indicato  nei  pubblici  elenchi  di  cui  all’art.16  ter  L.228/2012,  indirizzo  che,  in  ogni  caso,
prevale su Il ‘ indirizzo risultante dal ricorso.
Le  Segreterie sono  comunque onerate  di  verificare  il  perfezionamento  della  comunicazione a
mezzo  PEe  e,  in  caso  di  impossibilità,  a  procedere  secondo  le  tradizionali  modalità,  da
utilizzarsi solo in via residuale.
Roma, 23  aprile 2014