Circ. 90-2014 – Elezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Corte d’Appello di Trieste – 7 luglio 2014

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
premesso
che il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Trieste ai sensi dell’art.
6  Regolamento  1/2014  del  CNF  ha  fissato  la  data  del  7  luglio  2014  per  l’elezione  dei  20
Consiglieri  (5  dei  quali  per  l’Ordine  di  Pordenone)  del  Consiglio  Distrettuale  di  Disciplina
Forense del Distretto della Corte d’Appello  di Trieste,
comunica
che gli Avvocati, iscritti all’albo tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, che intendono candidarsi
devono,  a  pena  di  irricevibilità,  presentare  la  loro  candidatura  a  mezzo  dichiarazione  scritta,
depositata entro le ore 14 del giorno venerdì 20 giugno 2014, presso la Segreteria del Consiglio
dell’Ordine che apporrà sulla dichiarazione la data e l’ora di ricevimento.
Ricorda
che ai sensi dell’art. 3 del regolamento 31.01.2014 nr. 1 del Consiglio Nazionale Forense, la carica di
Consigliere  distrettuale  di  disciplina  è  incompatibile  con  quella  di  Consigliere  dell’Ordine  o  di
Consigliere del Consiglio nazionale forense,
che  non  possono  essere  eletti  membri  di  un  Consiglio  distrettuale  di  disciplina  gli  avvocati
componenti della commissione per l’esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive
alla data di cessazione dell’incarico ricoperto,
che  l’eletto  che  viene  a  trovarsi  in  condizione  di  incompatibilità  deve  optare  per  una  delle
cariche entro trenta giorni dalla proclamazione,
che nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza,
che la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina può  essere disposta dal
Consiglio  nazionale  forense  nell’esercizio  dei  propri  poteri  ispettivi  di  cui  all’art.  63  della  legge
31.12.2012, n. 247,
che ai sensi dell’art. 14 del regolamento 31.01.2014 nr. 1 del Consiglio Nazionale Forense le
elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina, che si insedieranno a far tempo dal 1°
gennaio 2015 si svolgeranno secondo le norme del regolamento stesso, non operando fino a tale
data le eventuali incompatibilità di cui all’art. 3 c.o 1,
che resta ferma l’applicazione dell’art. 3 c. 3, nell’ipotesi in cui, a seguito dell’insediamento dei
Consigli  distrettuali  di  disciplina  e  della proroga sino a nuove elezioni  dei Consigli dell’Ordine in
carica  al  31.12.2014,  vengano  ricoperte  sia  la  carica  di  Consigliere  dell’Ordine  che  quella  di
Consigliere del Consiglio distrettuale di disciplina, nel qual caso l’opzione dovrà essere esercitata
entro  il  31.01.2015,  con  la  precisazione  che,  in  ipotesi  di  mancato  esercizio,  si  intenderà
rinunziato l’ufficio assunto in precedenza.
Precisa
che ai  sensi dell’ art. 4 comma 5 dei regolamento 31.01.2014  n. 1 del Consiglio Nazionale Forense si
possono candidare gli Avvocati che:
a)  non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quelle dell’avvertimento
b)  non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una
sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento
c)  non abbiano subito, nei cinque anni precedenti, condanne anche non definitive per reati non
colposi
d)  non siano sottoposti ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelare o interdittive, non
abbiano  riportato  condanne  anche  non  definitive  per  reati  di cui  all’art.  51 c.  3bis c.p.p.  e  per
quelli previsti dagli artt. 372,373,374,374 bis, 377,377 bis ,380 e 381 CP
e) abbiano  maturato  un’anzianità  di  iscrizione  all’Albo  degli  avvocati  di  almeno  5  anni.  La
candidatura deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità ,dall’autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti di eleggibilità ed all’assenza di cause ostative di cui all’art. 4 comma 5 dei
regolamento n. 1/2014 del CNF.
Pordenone, 26 maggio 2014