Circ. 97-2014- Norme transitorie sospensione procedimento penale irreperibili

Si comunica che  la Commissione  Giustizia della  Camera dei  Deputati  nella seduta  del
10 giugno  u.s. in sede  legislativa,  ha approvato  la proposta  di  legge  n. 2344 (Ermini,  Ferranti)
“Introduzione dell’articolo  15-bis della legge 28 aprile  2014, n. 67, concernente norme transitorie
per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti  degli
irreperibili”.Di seguito il testo:ARI. 1
INel capo III della legge 28 aprile  2014,  n. 67, dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:
“ART.  15-bis.-  (Norme  transitorie).  1.Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo  si  applicano  ai
procedimenti  in corso alla  data  in vigore della  presente  legge,  a condizione  che  nei  medesimi
procedimenti  non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2.In deroga a quanto  previsto dal comma  1, le disposizioni  vigenti  prima della data di entrata in
vigore della presente  legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore  della  presente  legge  quando  l’imputato è  stato  dichiarato  contumace  e non è  stato
emesso il decreto di irreperibilità”.

ART. 2
1.La presente legge entra in vigore  il giorno  successivo  a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti.