Circ. 157/2014 – D.M. 139/2014 – Mediazione

E’  entrato  in  vigore  il  24  settembre  u.s.  il  D.M.  139/2014  del  04.08.2014  sulla
Mediazione,  nel  quale  sono  contenute  disposizioni  di  rilevante  importanza  per  gli  Avvocati            
(è  possibile  scaricare  il  decreto  copiando  il  link
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2014-09-23&atto.codiceRedazionale=14G00150&elenco30giorni=true).
  Tra le più significative novità v’è quella di cui all’art. 6 “Integrazioni”, che si riporta:
Art. 6 – Integrazioni
1) Dopo l’articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive
integrazioni e modificazioni, e’ inserito il seguente:
«Articolo 14-bis (Incompatibilità e conflitti di interesse).
1) Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure
di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste
una  carica  a  qualsiasi  titolo,  il  divieto  si  estende  ai  professionisti  soci,  associati  ovvero  che
esercitino la professione negli stessi locali.
2) Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi
due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata
assistita  negli  ultimi  due  anni  da  professionista  di  lui  socio  o  con  lui  associato ovvero che  ha
esercitato  la  professione  negli  stessi  locali;  in  ogni  caso  costituisce  condizione  ostativa
all’assunzione  dell’incarico  di  mediatore  la  ricorrenza  di  una  delle  ipotesi  di  cui  all’art.  815  primo
comma numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
3) Chi ha svolto l’incarico  di  mediatore  non può  intrattenere  rapporti professionali con una delle
parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali».
  Si ricorda, a tal proposito. l’art. 55 bis del Codice Deontologico che qui di seguito si
riporta:
Art. 55 bis – Mediazione (1)
L’Avvocato  che  svolga  la  funzione  di  mediatore  deve  rispettare  gli  obblighi  dettati  dalla
normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei [imiti
in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’Avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle
parti;
b)  quando  una  delle  parti  sia  assistita  o  sia  stata  assistita  negli  ultimi  due  anni  da
professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In  ogni  caso  costituisce  condizione  ostativa  all’assunzione  dell’incarico  di  mediatore  la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali
con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. 
Il  divieto  si  estende  ai  professionisti  soci,  associati  ovvero  che  esercitino  negli  stessi
locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi
titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
  Con i migliori saluti.