Circ. 161/2014 – Copie cartacee per i Magistrati e deposito telematico facoltativo della comparsa di costituzione e risposta

Egregi Colleghi,
l’art. 44 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, recante “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali“, modificando quanto già previsto dall’art. 16-bis del D.L. 179/2012[1], è intervenuto sui tempi di entrata in vigore del processo civile telematico ed ha  previsto che, a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali e di documenti avvenga esclusivamente con modalità telematiche (salve le ipotesi di cui ai commi 8 e 9 del citato art. 16-bis), escluso per la costituzione in giudizio:
a)      nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale da parte dei difensori delle parti e  da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria;
b)      nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione;
c)       nelle procedure concorsuali esclusivamente con riguardo al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario;
d)      nel  procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione.
Il deposito – se il controllo ex post del Cancelliere dà esito positivo – si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (ovvero la seconda delle quattro PEC che normalmente si ricevono dopo l’invio della busta telematica).
E’ pertanto previsto che il deposito telematico degli atti diversi da quelli introduttivi e di costituzione in giudizio per i processi di competenza del tribunale ordinario:
a)      è obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014 (art. 16-bis comma 4, D.L. 179/2012) per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione «iniziati» a partire da tale data;
b)      è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014 (art. 16-bis comma 4, D.L. 179/2012) per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione già pendenti al 30 giugno 2014;
c)       per i procedimenti di cui alla lett. b, tuttavia, il deposito telematico di atti e documenti è comunque possibile (quindi facoltativo) «e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità»;
d)      resta confermata l’obbligatorietà al 30 giugno 2014 per il procedimento per decreto ingiuntivo. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito dei ricorsi per D.I. con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.
In buona sostanza tra gli atti che l’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 impone di depositare esclusivamente in via telematica non vi sono gli atti introduttivi e di costituzione del giudizio visto che gli unici atti per cui è obbligatorio l’invio telematico sono quelli cd. endoprocedimentali.
Tuttavia si ricorda che il Tribunale di Pordenone è stato autorizzato dal Ministero di Giustizia con Decreto del Responsabile della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.) ex art. 35, comma 1, D.M. n. 44/2011 ad accettare i depositi aventi valore legale anche delle comparse di costituzione e risposta[2].
Ciò premesso e considerato, il deposito telematico (facoltativo) dell’atto di comparsa di costituzione e risposta presso il Tribunale di Pordenone è da ritenersi valido a tutti gli effetti di legge e non deve essere seguito dal deposito cartaceo.
Infine, per quanto riguarda la produzione cartacea di atti e documenti già depositati telematicamente, tale modalità rientra nell’ambito della discrezionalità di ciascun avvocato. Ad ogni modo si ricorda che, ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 16-bis D.L. 179/2012[3], il Giudice può ordinare il deposito cartaceo in caso di particolari esigenze o necessità.
Cordiali saluti.
Il Consigliere delegato
Avv. Stefano Corsini
Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone
tel 0434/26380 fax 0434/240715




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 «D.L. 179/2012 Art. 16-bis. – (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). — 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.
5. ………………… omissis ………………
6. …………………omissis……………….
7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
9 bis. Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed  attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il  duplicato informatico di un documento  informatico  deve  essere  prodotto  mediante  processi  e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine.  Le disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano  agli  atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali  che  autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice
[2] (Ved. Allegato – consultabile anche dal sito ministeriale http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_4.wp e ved. Nota 1, comma 5)
[3] Ved. Nota 1.