Lavori di pubblica utilità e messa alla prova: nuove regole

Cambia la disciplina della messa alla prova con lavori di pubblica utilità: il ministro della Giustizia ha firmato il nuovo regolamento che attua la legge delega sulle pene alternative al carcere [1], che prevede la sospensione del processo e la possibilità di fare ricorso ai lavori di pubblica utilità.

Il beneficio della messa alla prova già esiste per i reati con pene inferiori a 4 anni, ma da oggi viene rafforzato. La firma del guardasigilli Andrea Orlando rende ora possibili i lavori di pubblica utilità in settori come assistenza sanitaria, volontariato, tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. In questo modo, gli imputati di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con una pena detentiva non superiore a quattro anni [2] potranno chiedere la sospensione del processo con messa alla prova e conseguente avviamento a lavori di pubblica utilità.

La prestazione lavorativa non sarà retribuita, verrà svolta in favore della collettività, non sarà inferiore ai dieci giorni né superiore alle otto ore giornaliere e dovrà tener conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell’imputato.

Gli oneri assicurativi contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile verso terzi sono a carico degli enti presso i quali si svolgono le attività. I richiedenti potranno essere adibiti a mansioni inerenti: prestazioni socio-sanitarie; di protezione civile, anche in caso di calamità naturali; di tutela del patrimonio ambientale e culturale e infine di manutenzione di immobili e servizi pubblici.

All’ufficio di esecuzione penale esterna è affidato un ruolo di promozione per fare incontrare la domanda e l’offerta di lavori di pubblica utilità. Le convenzioni, raggruppate per distretto di Corte d’Appello, saranno di volta in volta rese pubbliche attraverso l’inserimento in una sezione ad hoc del sito internet ww.giustizia.it.

Nessun onere, precisa il regolamento, sarà a carico del ministero della giustizia: i costi saranno sostenuti dalle amministrazioni degli enti locali e delle organizzazioni presso le quali viene svolta l’attività gratuita in favore della collettività.


[1] L. 67/2014.
[2] Secondo quanto prevede l’art. 168 bis cod. pen., introdotto dalla legge 67/2014.