OCF – DDL Concorrenza: i pregiudizi per i Cittadini e per l’Avvocatura

L’Organismo Congressuale Forense in vista della discussione odierna in Aula della Legge sul mercato e concorrenza ha lanciato un appello al Senato, al Ministro dello Sviluppo economico e al Ministro della Giustizia (presentatori del ddl 2085) affinché lo stesso sia modificato; l’approvazione di questo disegno di legge rischia di pregiudicare i diritti dei cittadini e creare ulteriori problemi all’Avvocatura.
L’Avvocatura denuncia, in particolare, tre punti critici dell’attuale formulazione del testo calendarizzato in Aula al Senato per oggi:
– quanto alla previsione dell’ingresso di soci di capitale nelle società di avvocati, consentire in una società di avvocati l’ingresso di un socio di capitali espone la professione forense a profili di problematicità che questo ddl non affronta e non risolve.
Il più evidente è che il socio di capitale finirà per condizionare la linea difensiva del professionista e che la sua presenza limiterà il potere di autodeterminazione dello stesso. Non solo, si pone un problema di introdurre opportuni filtri (che mancano nell’attuale ddl); OCF segnala le carenze nel testo che saranno certa fonte di problemi, quali la mancanza del:
a) divieto alla società di trattare affari, o dare consulenze su affari che riguardano direttamente o indirettamente il socio di capitale o società (o gruppi) a lui collegati o società controllate;
b) divieto per ogni socio di capitale di accedere a qualsiasi informazione sugli affari legali trattati e coperti dal segreto professionale; la previsione (foriera di possibili conflitti) per cui il socio di capitale può partecipare a più di una società e può svolgere qualsiasi attività anche in concorrenza con la stessa;
Inoltre:
c) vi è la previsione che pone in capo al solo professionista, e non anche alla società, l’obbligo di dichiarare i possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenute.
c) non vi è la previsione che la società non svolge attività di impresa commerciale e pertanto che non è soggetta a fallimento e a procedure concorsuali, diverse da quelle di composizione delle crisi da sovra indebitamento
A ciò si aggiunga:
d) l’assenza di una previsione per cui si applicano, anche nei cfr. di queste società, le obbligazioni ed imposizioni contributive previste dalla Cassa Nazionale di Previdenza Forense;
e) l’assenza della previsione di un particolare regime fiscale per queste società.
– quanto all’introduzione dell’obbligo dell’avvocato di presentare al cliente un preventivo scritto a inizio incarico, premesso che esiste già l’obbligo di preventivazione a richiesta del cliente non può essere previsto in modo specifico e sicuro il costo di una attività la cui complessità dipende da variabili dipendenti anche da elementi terzi come il comportamento della controparte. Ne consegue che l’introduzione di questo obbligo rischia soltanto di complicare i rapporti tra professionista e assistito, senza che si possa registrare un vantaggio effettivo per nessuno dei due; anzi si rischia di favorire solo comportamenti poco corretti, con la formulazione di preventivi “al ribasso” fatti solo per assicurarsi l’incarico;

– quanto, infine, alle norme in materia di RC auto con la previsione della decadenza dalla prova testimoniale per il caso di mancata identificazione dei testimoni nella constatazione di sinistro o nella richiesta danni, in luogo del più ampio termine previsto dal nostro codice di procedura civile, si introduce così un rito processuale assicurativo cadenzato da preclusioni processuali operanti solo a carico dei danneggiati che intendono agire in giudizio contro le imprese assicurativementre i termini del codice restano invariati per la compagnia di assicurazione.
L’Avvocatura, per queste ragioni, dice no a questo DDL e si augura che con senso di responsabilità si intervenga per porre rimedio contro l’ennesimo atto in danno della classe forense e dei diritti dei cittadini.