Circ. 77/2014 – Deposito copie atti processuali avanti il TAR: modalità in vigore dal 12 maggio 2014

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l’allegato alla Circolare n. 8-C2014 del Consiglio Nazionale Forense.
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Zannier
OGGETTO: Deposito di copie degli atti processuali.
L’art. 5, comma 2, dell’ Allegato 2 (Norme di attuazione) al Codice del processo amministrativo
disciplina le produzioni delle parti in giudizio, stabilendo che gli atti e la connessa documentazione
devono essere depositati  in  numero di  copie corrispondente ai  componenti  del  collegio e alle altre
parti  costituite.  Tuttavia,  la  mancata  produzione  di  copie  nel  numero  suindicato  non  è  sanzionata
con  l’irricevibilità degli  atti,  ma  comporta soltanto  l’impossibilità per  il  giudice  di  tenerne  conto
prima che la parte abbia provveduto all’integrazione del numero di copie richieste.
Pertanto, al  fine  di  razionalizzare le produzioni cartacee presso  le Segreterie nonché di ottenere
un  ragionevole  contenimento  dei  consumi,  a  decorrere  dal  12  maggio  p.v.,  per  i  ricorsi  non
accompagnati  da  istanza  cautelare,  sia  in  primo  grado  che  in  appello,  può  ritenersi  sufficiente  il
deposito di due copie di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all’originale.
In  seguito,  ciascuna  parte  provvederà  a  integrare  le  proprie  produzioni,  depositando  le  copie
residue  dopo  la  notifica  dell’avviso  di  fissazione  dell’udienza  di  trattazione  della  causa  (che
conterrà apposita richiesta di  integrazione del  deposito), e comunque non oltre l’ultimo dei termini
previsti dal comma 1 dell’art. 73  c.p.a.
Resta  fermo,  ovviamente,  l’obbligo  di  immediato  deposito  di  copia  informatica  degli  atti
unitamente all’originale cartaceo, ai sensi dell’art.  136, comma 2, c.p.a.